Cass. civ., sez. II 27-04-2006, n. 9646 CONTRATTI – REQUISITI – ACCORDO DELLE PARTI – Contratto per adesione – Clausola relativa alla previsione di interessi eccedenti la misura legale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 4 ottobre 1991 la s.n.c. XY di P. G. e C. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 31 luglio di quell’anno dal Presidente del Tribunale di Ancona, avente per oggetto il pagamento alla s.p.a. ZW della somma di L. 100.006.000 – oltre agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti – come residuo prezzo di una macchina perforatrice; dedusse l’attrice di aver legittimamente sospeso la corresponsione della somma in questione, in quanto l’apparecchiatura vendutale si era rivelata affetta da difetti di potenza e resa, dalla presenza di un argano supplementare diverso dal pattuito, da piegatura e deformazione del traliccio; contestò inoltre la validità della clausola relativa agli interessi convenzionali, perchè non approvata specificamente per iscritto; concluse pertanto per la revoca del provvedimento monitorio, con condanna dell’altra società ad eseguire le necessarie sostituzioni e modifiche, o in subordine alla riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.

La convenuta si costituì in giudizio, contestando la fondatezza di tali domande.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 16 maggio 2000, il Tribunale respinse l’opposizione, salvo che relativamente agli interessi, i quali furono ridotti alla misura legale.

Impugnata in via principale dalla società XY e incidentalmente dalla ZW, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Ancona, che con sentenza del 15 febbraio 2002 ha accolto il primo gravame e rigettato il secondo, confermando integralmente il decreto ingiuntivo, anche relativamente agli interessi.

La società XY ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. La società ZW si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso attiene al capo della sentenza impugnata relativo agli interessi convenzionali.

Sostiene innanzitutto la società XY che l’appello incidentale, proposto sul punto dalla società ZW, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile a causa della sua tardività, in quanto concerneva una decisione del giudice di primo grado autonoma rispetto a quella che aveva formato oggetto del gravame principale.

L’assunto va disatteso, poichè la giurisprudenza di questa Corte – da cui non vi sono ragioni per discostarsi, nè del resto la ricorrente ne ha indicato alcuna – è univocamente orientata nel senso che "le parti contro le quali è stata proposta impugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva". Nè è condivisibile l’affermazione della ricorrente, secondo cui nella specie non si verteva in una ipotesi di reciproca soccombenza. Relativamente al tasso degli interessi, ridotto dal Tribunale a quello legale, la società ZW era rimasta appunto soccombente, pur se vittoriosa con riguardo alla somma capitale.

Secondo la società XY, inoltre, la pattuizione concernente gli interessi convenzionali avrebbe dovuto essere ritenuta invalida, perchè era contenuta in un modulo predisposto, non aveva formato oggetto di trattativa tra le parti e non era stata approvata specificamente con una apposita sottoscrizione.

La tesi non è fondata, poichè le clausole, con cui viene stabilito in misura extralegale il tasso degli interessi moratori, non possono essere incluse, neppure in via di interpretazione estensiva, tra quelle "vessatorie", non sussistendo in questa ipotesi l’esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole (v., tra le altre, Cass. 23 novembre 2001 n. 14912, in motivazione).

Infine, la società XY lamenta che la Corte di appello, in mancanza di ogni contrasto tra le parti sul punto, si è preoccupata di escludere il carattere usurario degli interessi in questione.

Neppure questa censura può essere accolta, poichè l’asserita superfluità della verifica di cui si tratta – che peraltro doveva essere compiuta di ufficio, a norma dell’art. 1421 c.c. – non costituisce valida ragione di cassazione della sentenza impugnata. La ricorrente stessa, del resto, non ha in alcun modo spiegato come l’esattezza della decisione possa esserne stata inficiata.

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che erroneamente il giudice a quo ha considerato la società XY decaduta dalla garanzia vizi, pur se i difetti della macchina alienatale dalla ZW non erano riscontrabili ictu oculi ed erano stati poi riconosciuti dalla venditrice.

La doglianza va disattesa, in quanto si verte nel campo di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede perchè adeguatamente motivati: la Corte di appello ha dato conto, con argomentazioni esaurienti e logicamente coerenti, delle ragioni per le quali ha ritenuto che i presunti vizi della macchina (peraltro non dimostrati neppure quanto alla sussistenza) non fossero stati affatto riconosciuti dalla società ZW e costituissero semmai difetti palesi, ingiustificatamente denunciati soltanto dopo circa undici mesi dalla consegna.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 100,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 100,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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