Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-10-2011, n. 5672 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Attraverso due distinti ricorsi (nn. 7471/11 e 7472/11, entrambi notificati il 16.9.2011 e depositati il 22.9.2011), la Seconda Università degli studi di Napoli contesta le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, nn. 3868 e 3282 del 22.6.2011 (che non risultano notificate), con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti, rispettivamente, dai professori G. S. e C. L., avverso l’omessa conclusione del procedimento per l’immissione in servizio dei medesimi come professori di I^ fascia nelle cattedre, rispettivamente, di Economia Aziendale (Facoltà di Economia) e di Gastroenterologia (Facoltà di Medicina e Chirurgia).

In entrambe le sentenze sopra citate veniva dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione Universitaria di completare il procedimento e di fornire risposta con provvedimento espresso alle pretese degli interessati, di cui era stata prevista, dopo l’approvazione degli atti delle procedure concorsuali espletate, l’immissione in servizio nel I° trimestre 2011.

In sede di appello, l’Amministrazione ha sottolineato il proprio potere di procedere discrezionalmente alle nomine dei vincitori di concorso, in corrispondenza ad una potestà organizzatoria, soggetta a condizionamenti di tipo operativo (in considerazione delle concrete esigenze di personale) o economico (in caso di mancanza di copertura finanziaria).

In tale contesto, la chiamata dei docenti in questione avrebbe avuto carattere di mero atto preparatorio al provvedimento di assunzione: provvedimento che, nella situazione in esame, sarebbe stato negativamente condizionato da problemi di natura finanziaria (tenuto conto delle decurtazioni di spesa subite dall’Ateneo per le assunzioni e del maggior trattamento retributivo spettante, in prospettiva se non nell’immediato, ai professori di prima fascia, peraltro in presenza del parziale impiego delle risorse disponibili, imposto dai trattenimenti in servizio di altri docenti).

2. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione degli appelli in esame, in quanto legati da parziale connessione sia soggettiva che oggettiva ed inerenti analoga questione sostanziale, in materia di illegittima inerzia dell’Amministrazione.

3. Nel merito, entrambi gli appelli non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il silenziorifiuto disciplinato dall’ordinamento, infatti, è istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10, e successiva giurisprudenza pacifica); tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell’Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall’art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonchè, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980, nonché successiva giurisprudenza pacifica).

Nel testo attuale, l’art. 2 della legge n. 241/90 dispone quanto segue: "salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6.12.1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il Giudice Amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E" fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

Il successivo comma 6 ter del medesimo art. 3 della legge n. 80/2005, inoltre, sostituisce l’art. 20 della legge n. 241/90, rendendo residuale (in quanto riferito solo a determinate materie, ovvero conseguente ad esplicita disposizione di legge) l’equiparazione del silenzio ad inadempimento: è infatti previsto che – al di fuori delle predette ipotesi – l’inerzia dell’Amministrazione "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi" sia equiparata a tacito assenso.

Quest’ultima fattispecie, tuttavia, deve considerarsi eccezionale, avendo di regola l’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed esistendo situazioni, come quella in esame, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione – da parte dell’Amministrazione stessa – degli interessi coinvolti: da una parte, dunque, si ammette la possibilità di caducazione in via di autotutela del provvedimento tacito positivo, dall’altra si interpretano restrittivamente le ipotesi di silenzio assenso, a cui continua ad affiancarsi – ex art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dalla L. n. 205/2000 – la fattispecie tradizionale di silenzio, da intendere come mera inerzia dei Pubblici Poteri, quest’ultima contrastante con i principi di buon andamento, trasparenza, pubblicità e tempestività dell’azione amministrativa. Quanto ai termini, previsti dal citato art. 2 L. n. 241/90 per ottenere direttamente, al riguardo, tutela giurisdizionale in primo grado di giudizio, il relativo decorso non può che incidere sulla possibilità degli interessati di agire senza previa diffida, senza che possa però determinarsi alcuna consolidazione della condotta omissiva illegittima: quanto sopra, in assenza di qualsiasi comminatoria di decadenza, nonché in ragione degli incomprimibili principi coinvolti (per i quali, sotto i diversi profili sopra indicati, cfr. anche Corte dei Conti, sez. contr. det. 8.7.1996, n. 100; Cons. St., sez. V, 12.2.2007, n. 586 e 20.3.2007, n. 586; Cons. St., sez. IV, 18.10.2007, n. 5433; Cons. St., sez. VI, 30.5.2007, n. 2748 e 14.11.2006, n. 6705; Cons. St., sez. IV, 5.10.2006, n. 5929). Perentorio invece (e, nella fattispecie, rispettato) è il termine processuale per proporre appello, ai sensi del citato art. 21 bis L. n. 1034/71.

Nella situazione in esame, mentre può ammettersi che non sussista un diritto soggettivo perfetto alla nomina dei vincitori di un pubblico concorso (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 18.12.2003, n. 8337), deve tuttavia riconoscersi un interesse legittimo dei medesimi vincitori alla conclusione del procedimento, finalizzato all’assunzione, tenuto conto che solo per circostanze impreviste ed eccezionali, da rendere oggetto di puntuale motivazione, alla conclusione della procedura concorsuale può non seguire l’immediata copertura dei posti messi a concorso, una volta individuati i soggetti più idonei per assolvere le relative funzioni.

Deve infatti ritenersi che all’indizione di prove concorsuali corrispondano ben ponderate esigenze, che l’Amministrazione competente non può – senza insanabile contraddittorietà – negare o disattendere, una volta affrontati gli oneri e i costi di una procedura, che nel caso di specie risulta non solo avviata, ma conclusa, così come non possono essere procrastinate – senza ragionevoli previsioni in ordine ai tempi, resi necessari da circostanze non prevedibili o da problemi di copertura finanziaria – le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di una selezione per titoli ed esami e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che le sentenze appellate debbano trovare conferma, in relazione alla declaratoria, nelle stesse contenuta, dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento concorsuale con la copertura dei posti messi a concorso, ovvero con provvedimento motivato circa l’eventuale differimento, per il tempo strettamente necessario, delle nomine in questione.

Nessuna decisione è richiesta, infine, per le spese giudiziali, non essendosi costituite in giudizio le parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge gli appelli nn. 7471/11 e 7472/11, specificati in epigrafe, previa riunione dei medesimi, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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