Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2088 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/11/2005 il G. di P. di Mestre dichiarava la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), e per l’effetto condannava i convenuti sigg.ri G.A. e D.F. unitamente alla compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a. al pagamento, in via solidale, della somma di Euro 196,37, con interessi di legge, pari alla metà del valore dei danni accertati, in favore dell’attore sig. S.M..

Avverso la suindicata pronunzia del G. di P. di Mestre quest’ultimo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a., cha ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che "tutte le prove acquisite in atti" consentivano di affermare la responsabilità dei convenuti.

Lamenta che "la sentenza è nulla ed errata perchè non si è fondata sulle prove in atti", quali la C.T.U., la prova testimoniale, i rilievi dei vigili urbani.

Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2055, 1292 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè difetto di motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta non essere stato liquidato il danno nella sua integralità, in violazione del principio della solidarietà.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 113 c.p.c., art. 24 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta essere stato erroneamente condannato a pagare parte delle spese di C.T.U., in violazione dell’art. 91 c.p.c..

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 11 preleggi, art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice non abbia posto a fondamento dell’impugnata decisione le prove acquisite in atti.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che non gli sia stato liquidato il danno da fermo tecnico.

Il ricorso è inammissibile.

Giusta principio recepito nella giurisprudenza di legittimità, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il giudizio secondo equità, a seguito alla sentenza Corte Cost. n. 206 del 2004 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare, nella pronuncia sulla questione che gli è sottoposta, i principi informatori della materia), deve ritenersi soggetto, oltre che al rispetto delle norme processuali ed alle norme costituzionali o di diritto comunitario, anche al limite dei principi informatori della materia che si identificano solo con quelli fondamentali ai quali si ispira la disciplina positiva.

Ne consegue che il ricorso per cassazione contro la sentenza di equità del giudice di pace può essere astrattamente sostenuto, oltre che dai motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, solo dalla denuncia di violazione di norme processuali o costituzionali o di superamento del limite dei principi informatori della materia.

Poichè il rispetto dei principi informatori della materia costituisce il limite del giudizio di equità, e non una regola da applicare, ne discende che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere diretto non a denunziare la violazione di una regola ma il superamento del limite, con la conseguenza, per un verso, che il ricorrente non può limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche ma deve indicare con chiarezza il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato della Corte di cassazione può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità (v. , da ultimo Cass., 11/5/2010, n. 11366).

Orbene, ad eccezione del 3 motivo di ricorso, nel caso il ricorrente non ha rispettato i suindicati limiti, inammissibilmente denunziando denunziando vizi di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Senza sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non anche come nella specie denunziato in termini di violazione di legge, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Il 3 motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alle "conclusioni della C.T.U.", all’essere stata essa "fortemente richiesta solo dai convenuti", alla "comunicazione fax 3.3.2000") senza invero debitamente riportarli – per la parte d’interesse in questa sede – nel ricorso.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Lloyd Adriatico s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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