Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 28-09-2011, n. 35111 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza deliberata il 12 maggio 2010, disponeva la revoca della misura alternativa alla detenzione (detenzione domiciliare) concessa a P.G., detenuto in espiazione di una pena residua di anni due, mesi uno e giorni ventotto di reclusione;

– che il Tribunale motivava tale decisione, valorizzando la circostanza che il P., il (OMISSIS), era stato arrestato in flagranza dei reati di evasione e furto; fatti la cui gravità, imponeva la revoca della misura alternativa, "indipendentemente dall’esito del processo penale in corso";

– che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del P., chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione, contestando la valutazione di gravità dei fatti che avevano condotto al suo arresto in flagranza, illogicamente formulata, oltretutto, sulla base del solo verbale di arresto ed "indipendentemente dall’esito del processo penale in corso", senza considerare, in particolare, che nel giudizio di cognizione, il P., dopo l’audizione dei poliziotti che avevano proceduto al suo arresto, era stato rimesso in libertà, circostanza questa ritenuta dal ricorrente indicativa dell’assoluta "insussistenza del delitto di furto"; che anche la sussistenza del reato di evasione doveva ritenersi dubbia, tenuto conto, per un verso, che il P. era stato sorpreso a fondere due chili e mezzo di rame – che il ricorrente esclude però essere di provenienza furtiva – a soli due metri di distanza da casa sua, ubicata in aperta campagna e che il condannato era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza, per l’esercizio della sua modesta attività lavorativa, ad allontanarsi dal suo domicilio dalle otto alle quattordici, per recarsi a (OMISSIS).

Motivi della decisione

– che tutti i motivi di impugnazione prospettati nell’interesse del P. risultano privi di fondamento;

– che nessun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato può infatti fondatamente ravvisarsi con riferimento alla circostanza che il tribunale risulta aver valorizzato, quale elemento di prova di un comportamento del ricorrente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, il solo verbale di arresto in flagranza, per i reati di evasione e di furto, senza procedere ad alcun ulteriore approfondimento e senza attendere la definizione del procedimento penale a carico del ricorrente, e ciò in considerazione dell’autonomia del procedimento di sorveglianza, la quale si estrinseca, evidentemente, anche nella facoltà del giudice di liberamente apprezzare ogni risultanza processuale, anche se non formatasi direttamente nell’ambito di detto procedimento;

– che la decisione Impugnata, sui punto, del resto, risulta pienamente conformarsi a principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui il fatto che l’art. 47 ter, u.c., dell’ordinamento penitenziario preveda la revoca automatica della detenzione solo in caso di condanna per il delitto di evasione di cui al comma precedente, non implica che anche prima della definizione del relativo procedimento penale il comportamento del soggetto, ritenuto inquadratile nell’ambito di detta ipotesi di reato, non possa costituire, eventualmente in collegamento con altri, elemento di valutazione idoneo a rivelare l’esistenza di una situazione incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa (in tal senso Cass. Sez. 1, sentenza n. 7243 in data 19.12.1997, Rv. 209725, imp. Cesarlo; Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 12651 in data 07.03.2003, Rv. 224089, imp. Coppo), laddove, incontestato il fatto storico che il 7 aprile 2010 sia stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, la deduzione del ricorrente secondo cui il P. si sarebbe allontanato solo di pochi metri dalla stessa o che lo stesso fosse autorizzato a recarsi per ragioni di lavoro in altri comuni, lungi dal dimostrare la non veridicità del dato, si risolvono in definitiva, unitamente all’indimostrato assunto che la rimessione in libertà implichi Insussistenza del reato di furto pure contestatogli, in una richiesta di rivalutazione delle risultanze apprezzate dal giudice di merito, non consentita a questa Corte di legittimità;

– che il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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