Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-10-2011, n. 5665 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S. s.r.l. partecipava alla procedura di cui al d.P.R. n. 509/1997 ai fini della realizzazione del nuovo porto di Fiumicino, in località Isola Sacra.

Nella seduta del 13 marzo 2001 la Conferenza di servizi sceglieva il progetto preliminare della S., ammettendolo così alle successive fasi procedimentali ex art. 6 del DPR 2 dicembre 1997 n. 509.

L’amministrazione non approvava il progetto definitivo a seguito dell’insorgenza, in sede di analisi del progetto definitivo, di problemi relativi all’esatta identificazione delle cubature realizzande, nonché alla non conformità del progetto definitivo rispetto al preliminare.

Con una prima sentenza n. 5706 del 14 maggio 2004, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso proposto da detta società avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura e la consequenziale approvazione del progetto concorrente di IP (I. Porto Romano) s.r.l..

A seguito della sentenza n. 5706/2004, la predetta Società, con istanza del 14 luglio 2004, trasmetteva al Comune di Fiumicino, nella sua qualità di p.a. deputata all’indizione della conferenza di servizi ex DPR 509/1997, il proprio progetto definitivo, rielaborato con alcune varianti.

Nondimeno, il Comune di Fiumicino, con nota prot. n. 43494 del 23 luglio 2004, indiceva una nuova conferenza di servizi, al fine di esprimere un giudizio definitivo sulla congruità, o meno, dei progetti preliminari del porto turistico, anche "… alla luce degli ulteriori elementi emersi nella fasi successive del procedimento in corso e non esternati nel… verbale del 26 novembre 2002…".

La conferenza di servizi, nelle sedute del 3 agosto e del 7 e 30 settembre 2004, esaminava i vari progetti preliminari, compreso quello della IP s.r.l., corrente in Fiumicino. In detta ultima seduta ed in esito al giudizio comparativo, la conferenza sceglieva proprio il progetto preliminare di quest’ultima Società, escludendo quello della S. s.r.l.

Con la sentenza n. 1681 dell’anno 2005 i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso proposto avverso l’esito della procedura.

La decisione di cui si chiede la revocazione ha rigettato l’appello sulla base delle seguenti considerazioni.

a) la valutazione condotta in favore del progetto IP è poi congruamente motivata in relazione alla circostanza che si tratta dell’unico progetto che prevede la realizzazione di un porto turistico esterno, idoneo e funzionante, con favorevoli ripercussioni sulla valorizzazione turistica del territorio, compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente circostante anche a seguito delle prescrizioni già espresse dalla conferenza di servizi;

b) per converso la ragione di preferenza accordata nella originaria procedura al progetto SACEM, legata al minore impatto ambientale, è stata elisa dal rilievo che le amministrazioni coinvolte, sulla base di verifiche confermate dalla citata sentenza 5706/2004, hanno acclarato la grave dissonanza tra il progetto preliminare approvato e il progetto definitivo, di oltre cinque volte superiore sul paino dell’impatto volumetrico, per un totale di 1.270.000 mc.

La società ricorrente ha chiesto la revocazione della decisione indicata in epigrafe ritenendola affetta da dolo processuale perché sarebbe erronea la circostanza che il progetto della controinteressata sarebbe l’unico che prevede la realizzazione di un porto turistico esterno.

Si sono costituite le parti indicate in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

"Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza" (Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1981).

La sentenza di cui si chiede la revocazione ha rigettato l’appello della società ricorrente per due ordini di ragioni autonome, una delle quali è stata identificata nella grave dissonanza tra il progetto preliminare approvato e il progetto definitivo. Orbene, anche ad ammettere la sussistenza del dedotto vizio, il progetto della controinteressata non potrebbe essere scelto per la ragione or ora indicata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso per evocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (euro mille/00), per ogni parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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