T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 529 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 5.7.2008 moriva la Sig.ra Pe. El., nonna del ricorrente ed assegnataria dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in potenza Via Orazio Gavioli n. 6, interno n. 6.
Con istanza del 20.2.2009 il ricorrente chiedeva l’assegnazione in sanatoria del predetto alloggio di edilizia residenziale pubblica, facendo presente che dal 5.12.2006 si era trasferito presso tale alloggio (a dimostrazione di tale circostanza, il ricorrente ha allegato al ricorso il certificato di residenza storico, rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Potenza l’1.3.2011, da cui risulta la residenza del ricorrente dal 5.12.2006 all’1.3.2011 in Via Orazio Gavioli n. 6), per assistere la nonna, Sig.ra Pecoriello Elda, affetta da gravi patologie invalidanti.
Con note prot. n. 7223 del 3.6.2009 e prot. n. 1373 dell’8.2.2010 il Dirigente dell’ufficio Gestione Immobiliare dell’ATER di Potenza, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto della suddetta istanza di sanatoria ex art. 39 L.R. n. 24/2007, evidenziando che l’occupazione da parte del ricorrente del citato alloggio di edilizia residenziale pubblica poteva ritenersi abusivo soltanto dal 5.7.2008, cioè dalla data della morte della nonna, Sig.ra Pe. El..
Con note del 15.6.2009 e del 10.2.2010 il ricorrente contestava tale assunto, ritenendo che doveva ritenersi abusiva anche l’occupazione dal 5.12.2006 al 4.7.2008.
Con nota prot. n. 13369 del 15.12.2010 (ricevuta dal ricorrente il 18.12.2010) il Dirigente dell’ufficio Gestione Immobiliare dell’ATER di Potenza respingeva formalmente l’istanza di assegnazione in sanatoria ex art. 39 L.R. n. 24/2007, presentata dal ricorrente il 20.2.2009, e pertanto lo invitava a lasciare l’alloggio occupato entro 30 giorni dalla ricezione di tale nota.
Con successiva nota prot. n. 3073 del 2.2.2011 il Dirigente dell’ufficio Gestione Immobiliare dell’ATER di Potenza chiedeva al ricorrente il pagamento di 7.359,14 Euro, a titolo di indennità di occupazione abusiva dell’alloggio di cui è causa dal 5.7.2008 (data della morte della Sig.ra Pe. El., nonna del ricorrente ed assegnataria dell’alloggio di cui è causa), pari a 238,76 Euro mensili (cioè il 175% del canone base di 134,52 Euro mensili).
Le predette note Dirigente Ufficio Gestione Immobiliare ATER di Potenza prot. n. 13369 del 15.12.2010 e prot. n. 3073 del 2.2.2011 sono state impugnate con il presente ricorso (notificato il 16.2.2011), deducendo la violazione dell’art. 39 L.R. n. 24/2007, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza; si è costituita in giudizio l’ATER di Potenza, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 6.10.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va rilevato che questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 79 del 28.3.2008, nn. 345 e 346 del 5.5.2007; n. 138 del 3.3.2007; n. 1038 del 20.12.2005) aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St. Ad. Plen. n. 28 del 5.9.1995 e la seguente conforme Giurisprudenza successiva C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3035 del 9.6.2005; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 6711 del 19.10.2004; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2107 del 14.4.2004; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 3477 del 17.6.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6187 dell’11.11.2002; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2645 del 15.5.2002; C.d.S. Sez. Sent. n. 788 del 15.2.2001; cfr. ora pure Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 20597 del 30.7.2008; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 9342 del 27.6.2002), secondo cui la materia dell’edilizia residenziale pubblica va sussunta nella fattispecie giuridica della concessione di beni pubblici e perciò rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva disciplinata dall’ex art. 5 L. n. 1034/1971 e del vigente art. 133, lett. b), Cod. Proc. Amm. (tranne il caso della decadenza, pronunciata per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto dall’art. 11, commi 9, 10 e 11, D.P.R. n. 1035/1972, per il quale il successivo comma 13 dello stesso articolo stabilisce la giurisdizione del Giudice Ordinario), ai sensi del quale soltanto le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.
Pertanto, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento all’impugnazione del provvedimento nota Dirigente Ufficio Gestione Immobiliare ATER di Potenza prot. n. 13369 del 15.12.2010, di reiezione dell’istanza di sanatoria ex art. 39 L.R. n. 24/2007, anche perché la pretesa di conseguire la sanatoria ex art. 39 L.R. n. 24/2007 assume la configurazione della posizione giuridica dell’interesse legittimo, la cui tutela ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost. spetta all’esclusiva cognizione del Giudice Amministrativo.
Mentre, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte relativa all’impugnazione della nota Dirigente Ufficio Gestione Immobiliare ATER di Potenza prot. n. 3073 del 2.2.2011, in quanto quest’ultimo atto si riferisce all’esatta determinazione delle somme, di cui risulta debitore il ricorrente, e perciò attiene ad una controversia concernente canoni e/o corrispettivi.
Nel merito, l’impugnazione del provvedimento nota Dirigente Ufficio Gestione Immobiliare ATER di Potenza prot. n. 13369 del 15.12.2010, di reiezione dell’istanza di sanatoria ex art. 39 L.R. n. 24/2007, risulta infondata e pertanto va respinta, attesocchè l’art. 39, comma 1, L.R. n. 24/2007 statuisce che possono usufruire della sanatoria soltanto "coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 ottobre 2007".
Infatti, lo scopo evidente di tale norma è quello di sanare l’occupazione abusiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si prolunga da lunga data e che ha interessato un rilevante numero di alloggi di edilizia economica e popolare (cioè trattasi di una sorta di condono in materia di edilizia residenziale pubblica), senza, però, rinnegare la principale finalità di rendere disponibili gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non occupati stabilmente, per assegnarli ad altre persone che ne hanno effettivo bisogno.
Pertanto, deve trattarsi di alloggi, che non risultavano occupati dai legittimi assegnatari alla predetta data del 31.10.2007, come invece nella specie, tenuto conto che l’assegnataria dell’alloggio, oggetto della controversia in esame, è morta il 5.7.2008 e fino alla data della morte ha legittimamente abitato presso l’alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui è causa.
Tenuto conto dello stato di disoccupazione del ricorrente, sussistono gusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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