Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2083 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30-4-2008 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da D.A. nei confronti dell’Albergo Miravalle e dell’Atellana e Golino Tour per le lesioni riportate a seguito di una caduta all’interno della stanza dell’albero dovuta ad un urto contro un’anta dell’armadio.

Il giudice di appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’ipotesi della responsabilità ex art. 2043 c.c., e che l’attrice non aveva fornito la prova della responsabilità dell’albergatore.

Propone ricorso D.A. con cinque motivi.

Non presentano difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione della normativa in materia di dimensioni della stanza di albergo ex art. 360 c.p.c., n. 3, e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: se l’albergatore ed il Tour operator siano responsabili per i danni riportati da una cliente, caduta inciampando nel terzo letto collocato nella stanza in violazione dei parametri fissati dalle disposizioni legislative che regolamentano le dimensioni minime delle camere d’albergo.

2. Il motivo è inammissibile per incongruenza con la motivazione della decisione impugnata.

Il giudice di appello ha rigettato la domanda sul rilievo che l’attrice non ha fornito la prova dell’esistenza di insidie e che ella stessa ha prospettato che il danno era dipeso dall’apertura di un’anta dell’armadio e non dalle dimensioni della stanza.

Ha affermato che dell’istruttoria svolta è risultato che l’apertura dell’anta dell’armadio era stata resa difficoltosa dalla presenza di una sedia fra il letto e l’armadio, sedia che poteva essere agevolmente spostata.

3. Il motivo ed il quesito non formulano censure pertinenti con la motivazione, dando rilievo a circostanze di fatto che non risultano portate all’esame del giudice di merito quali la asserita presenza di un terzo letto in violazione della normativa sulle dimensioni della stanza di albergo.

4. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e difetto motivazione.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: se la responsabilità prevista dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c. per i danni da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

5. Il motivo è inammissibile per incongruenza con la motivazione della decisione impugnata.

Infatti la ricorrente , senza formulare censure alla motivazione del giudice di appello che ha escluso nella fattispecie l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c., senza indicare i motivi per cui avrebbe invece dovuto applicarsi l’art. 2051 c.c., propone un motivo attinente alla prova che si deve dare in ipotesi di responsabilità di cose in custodia.

6. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2043 c.c. e difetto di motivazione su un fatto decisivo.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: se ai sensi dell’art. 2043 c.c., la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno possa essere desunta dai fatti e dalle circostanze della causa ed essere anche presuntiva, non comportando che la sua dimostrazione debba acquisirsi esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato.

7. Il quesito è inammissibile per mancanza di specificità.

Infatti viene richiesto a questa Corte di affermare un generico principio in materia di prova in relazione alla responsabilità ex art. 2043, senza alcun riferimento alla rilevanza di tale principio con la decisione impugnata.

8. Con il quarto motivo si denunzia la violazione art. 2050 c.c..

Sostiene la ricorrente che, rientrando l’attività dell’albergatore nel novero delle attività pericolose, incombeva sul convenuto fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

9. Il motivo è infondato in quanto, come affermato dal giudice di appello, l’attività alberghiera non concretizza l’ipotesi della attività pericolosa.

Va evidenziato che quando l’attività non rientra fra quelle espressamente tipizzate come pericolose dal legislatore,la valutazione di pericolosità è riservata al giudice del merito che nel caso di specie, con adeguata valutazione, ha ritenuto l’attività alberghiera non pericolosa sia in relazione agli aspetti estrinseci, quali l’uso di strumenti offensivi, sia per gli aspetti intrinseci, quale la natura dell’attività. 10. Il quinto motivo, con cui si denunzia violazione del D.L. n. 11 del 1995, con riferimento alla responsabilità tour operator, è assorbito dalla decisione dei primi quattro motivi.

Nulla per le spese non avendo presentato difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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