Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 29-09-2011, n. 35571

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5/4/2005 il G.U.P. del Tribunale di Trieste assolveva per non avere commesso il fatto P.A. dal reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 (capo a) – per avere introdotto nello Stato e detenuto in concorso con H.H. gr.7.076,94 di eroina -;

dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 489 – 495 c.p. (capi b e c) – per avere fatto uso di un passaporto albanese falso e per essersi attribuito le false generalità di L.F. – e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

A seguito di gravame del P.M e dell’imputato la Corte di Appello di Trieste in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava l’imputato colpevole anche del reato di cui al capo a), unificato nel vincolo della continuazione con gli altri due reati e lo condannava alla pena di anni sei mesi due di reclusione e Euro 60.200,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In motivazione la corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 143 c.p.p. in riferimento alla mancata traduzione in lingua albanese della stessa, dell’avviso di deposito e dell’atto di appello del P.M., ritenendo trattarsi di una nullità a regime intermedio, risultata sanata ex art. 183 c.p.p., lett. b), valorizzava a sostegno dell’affermazione della colpevolezza la comunicazione di notizia di reato e la relazione di servizio, da cui emergeva che poco dopo il lancio dall’altra parte del muro dell’area portuale di Trieste di uno zainetto – successivamente risultato contenere lo stupefacente – ad opera dell’ H.H., l’imputato fu visto, mentre in evidente stato di agitazione cercava qualcosa lungo i binari ferroviari nelle immediate vicinanze del muro di cinta, e all’intimazione dell’alt non raccoglieva lo zaino, che si trovava a circa un metro di distanza da lui e prima che gli venisse chiesto cosa facesse in quel luogo rispondeva che lo zaino non era suo. Riteneva tale ricostruzione non contraddetta dai verbali di arresto dell’ H. e del P., alias L.F., nei quali, stante alla natura di tali atti, non si era proceduto a riferire "ex novo" l’episodio nel suo svolgimento, ma si era solo indicata la condotta concorsuale ritenuta rilevante.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore e nel chiederne l’annullamento articola quattro motivi.

Con il primo motivo reitera l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dell’avviso di deposito dì essa e dell’impugnazione del P.M., per violazione dell’art. 143 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost., dando conto dei motivi in diritto a sostegno dell’eccezione. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in riferimento all’insanabile contrasto emergente tra la comunicazione ex art. 347 c.p.p., la relazione di servizio e i verbali di arresto dell’ H. e del sedicente L.F., che la corte di merito aveva risolto in maniera irrispettosa dei principi della logica e delle norme del codice di rito, laddove in particolare non aveva dato conto neppure della singolare circostanza riferita nel del primo verbale di arresto nel quale si dava atto che l’ H. era stato tratto in arresto, perchè sorpreso mentre cedeva a L.F. uno zainetto, contenente lo stupefacente sequestrato.

Con il terzo e il quarto motivo lamenta la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione e il travisamento del fatto e della prova in riferimento alla ricostruzione della vicenda alla luce delle contrastanti versioni fornite dagli atti di p.g. e alla valutazione della prova del concorso nel reato di introduzione nel territorio dello Stato della droga e di detenzione di essa a fini di spaccio sulla quale il giudice del gravame era rimasto silente.

La censura di cui al primo motivo di ricorso non ha fondamento e su di essa vi è già risposta della corte di merito, che ha richiamato l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia.

Gli argomenti difensivi posti a base della doglianza, che in parte si collegano ai principi espressi nella Sentenza delle Sezioni Unite 24/9/03-9/2/04 n. 5052 Rv. 226717 (Zalagaitis) non possono essere condivisi.

Ed invero se è indiscutibile che l’art. 143 c.p.p. si pone quale norma di garanzia a tutela del fondamentale diritto, costituzionalmente garantito ex artt. 24 e 111 Cost., di difesa e di partecipazione dell’imputato al processo, e se è vero che tale norma si riferisce esclusivamente alla parte e non al suo difensore, in quanto la traduzione della sentenza e dell’avviso di deposito costituiscono diritti spettanti personalmente all’imputato alloglotta e non al suo difensore, per consentire anche al primo l’esercizio dell’autonomo potere di impugnazione ex art. 571 c.p.p., una volta palesata la sua intenzione di avvalersi di tale diritto, se ne deve allora dedurre che l’interesse a rilevare la violazione della norma de qua spetta all’imputato personalmente e non pure al difensore, che ha già esercitato il suo autonomo diritto di impugnazione.

Conforta tale conclusione l’arresto giurisprudenziale, secondo il quale all’imputato alloglotta, che non abbia conoscenza della lingua italiana, va riconosciuto non già il diritto all’assistenza di un interprete di madrelingua, ma quello dell’assistenza gratuita in caso di indigenza di un interprete per la traduzione in una lingua a lui comprensibile dell’accusa formulata nei suoi confronti e degli atti, al cui compimento partecipa (Cass. Sez. 6, 4/2-15/2/10 n.5760 Rv.249453; 4/3-15/5/10 n.18496 Rv.247003; Sez. Un. 26/6-24/9/08 n. 36541 Rv. 240506). Nel caso in esame era onere dell’imputato fin dalla prima fase delle indagini processuali, far conoscere la sua situazione di straniero alloglotta non in grado di comprendere la lingua italiana e chiedere di potersi avvalere di un proprio interprete di fiducia a spese dello Stato, dimostrando la sua impossibilità a procurarsi i mezzi per la traduzione degli atti processuali, che lo riguardavano.

Le restanti censure, al limite della ammissibilità, attengono alla ricostruzione del fatto e alla sua qualificazione giuridica, già valutate dal giudice del gravame e respinte con motivazione coerente con le risultanze acquisite, immune da vizi logici e giuridici o interne contraddizioni, e come tale incensurabile in questa sede, laddove chiarisce che alcuna lesione dei diritti della difesa e nessuna contraddizione era rilevabile nella ricostruzione della vicenda con i verbali di arresto dell’ H. e dell’imputato, alias L.F., contenendo questi ultimi la qualificazione della condotta posta in essere dall’imputato, ritenuta penalmente rilevante, ossia il concorso di entrambi nel reato di introduzione nello Stato e quindi di detenzione illecita dello stupefacente repertato.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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