T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 828 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’11.7.2000, tempestivamente depositato, gli istanti hanno impugnato la delibera del 3.5.2000, n. 12, con cui il Consiglio comunale del Comune di Pontecorvo nel riunirsi per deliberare l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili per il triennio 2000 -2001- 2002, dopo aver negato validità ad una prima votazione per le infra indicate irregolarità, procedeva ad una nuova votazione eleggendo il collegio dei revisori per il suindicato triennio.

Rappresentano in fatto i deducenti che in sede di proclamazione degli eletti, relativamente alla prima votazione, sarebbero emerse talune irregolarità e precisamente: la mancata vidimazione di tutte le schede; l’aver utilizzato schede con grandezza e formato diverso; una scheda risultava priva di bollo tondo comunale.

Soggiunge la parte ricorrente che a seguito di tale ultimo rilievo i consiglieri di opposizione formulavano la proposta di invalidare la scheda allegatamente nulla, dando atto della proclamazione secondo l’esito della votazione.

Tale proposta veniva, peraltro, respinta dalla maggioranza dei componenti del consiglio.

Successivamente il Presidente dell’Assemblea proponeva di dichiarare la nullità della precedente votazione, sul rilievo che la stessa sarebbe stata eseguita con modalità e procedure tali da non garantire la segretezza del voto e la certezza delle schede usate per esprimere la votazione stessa.

Indi, veniva effettuata una nuova votazione di cui si dava atto nell’impugnata delibera consiliare.

A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto: 1) violazione di legge eccesso di potere, carenza di votazione, violazione dell’art. 161 del Reg. di contabilità degli artt. 69 ss, violazione del d.P.R. 16.5.1960, n. 570 e dell’art. 48 del Reg. comunale; 2) violazione di legge eccesso di potere, carenza di motivazione; violazione dell’art. 19 della L. 265/99, oltre che del regolamento comunale di Pontecorvo;.

Il Comune di Pontecorvo si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

Non si sono invece costituiti i controinteressati.

Successivamente, all’udienza del 14.7.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

L’infondatezza delle censure avanzate nel ricorso esime il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune resistente.

Il presente ricorso ha ad oggetto la delibera n. 12/2000 con cui l’organo consiliare dopo aver negato validità di una prima votazione per alcune irregolarità riscontrate in sede di spoglio, ha contestualmente deliberato di annullare i risultati della votazione e di procedere ad una nuova votazione.

La parte deducente contesta l’assunto della difesa comunale – secondo cui l’irregolarità delle schede utilizzate avrebbe determinato una causa di nullità nella svolta procedura di nomina dei revisori – tenuto conto che il limitato numero dei votanti (appena 21), il modo di distribuzione delle schede (consegnate manualmente e personalmente ad ogni votante da parte di un solo scrutatore) ed il sistema di votazione nominale (in base al quale ogni consigliere chiamato all’appello si avvicina al banco di presidenza e depone la propria scheda nell’urna) non avrebbero potuto integrare alcuna causa di nullità specie nella carenza di sottoscrizione riscontrata.

Ad avviso dei deducenti infatti la sottoscrizione delle schede da parte degli scrutatori dovrebbe essere interpretata alla luce delle disposizioni che si sono susseguite nel tempo, da cui è possibile enucleare tra l’altro il principio di strumentalità delle forme.

Il ricorso è infondato.

Osserva al riguardo il collegio che, in disparte la questione relativa alla esatta normativa applicabile nella specie andavano osservate quelle regole poste a presidio della segretezza e della veridicità del voto.

Da un lato si pone, quindi, l’esigenza di salvaguardare la volontà dei soggetti che hanno espresso il voto (assicurando che non vi sia manomissione delle schede effettivamente utilizzate), dall’altro che sia garantita la libertà di espressione (precludendo ogni accorgimento che possa dar luogo alla riconoscibilità del voto).

Lungo tale linea, non par dubbio che la natura e l’entità delle anomalie riscontrate (mancanza di timbro in una scheda, mancanza della vidimazione delle schede da parte degli scrutatori, il fatto che siano state timbrate un numero di schede superiori a quelle dei votanti, la circostanza che i consiglieri comunali avessero espresso il voto dal proprio banco e non appartandosi e l’utilizzazione di schede non identiche per grandezza), siano state tali da non garantire una sicura rispondenza della volontà espressa al risultato della votazione.

Va, poi, aggiunto, che la proposta del presidente di adottare la contestata delibera è stata oggetto di votazione, ottenendo il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Quanto alla censura secondo cui il consigliere Natoni Benito avrebbe dovuto astenersi dal prendere parte alla votazione, perchè zio di primo grado dell’eletto Roberto De Bernardis, a prescindere da ogni altra considerazione, deve rilevarsene l’inammissibilità, siccome non assistita da un principio di prova.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Appare tuttavia equo disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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