Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 29-09-2011, n. 35569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. ricorre personalmente e a mezzo del suo difensore per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Ancona ha confermato quella di condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere detenuto in concorso con S.A. a fine di cederla a terzi gr.9 di cocaina rinvenuti addosso all’imputato e gr.5,3 di sostanza da taglio, rinvenuti in possesso del S., oltre ad un coltello a serramanico.

In entrambe le impugnazioni si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente repertato, corrispondente ad 8 dosi giornaliere a testa, che il C., consumatore occasionale, deteneva per farne uso personale insieme con l’amico, alla violazione del principio cardine dell’ordinamento giuridico penale, per cui l’affermazione della responsabilità deve risultare al di la di ogni ragionevole dubbio, nonchè alla determinazione della pena e al giudizio di sola equivalenza delle concesse generiche con la recidiva contestata.

Il ricorso è inammissibile, perchè le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3 cit. art., volte, come esse appaiono, a introdurre con argomenti in fatto sia in riferimento alla responsabilità, che al trattamento sanzionatorio, come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale, in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza impugnata, che motiva adeguatamente sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata ad entrambi gli imputati, valorizzando il contesto nel quale i due erano stati fermati – erano per strada e avevano a disposizione un coltello e del bicarbonato – che induceva a ritenere che il quantitativo di cocaina in loro possesso stava per essere frazionato, e giustifica ampiamente il giudizio di sola equivalenza tra la riconosciuta ipotesi attenuata e la recidiva contestata, e la congruità della pena inflitta, con motivazione congrua, immune da vizi logici o interne contraddizioni e come tale incensurabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *