T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 8117 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le odierni ricorrenti sono titolari di proprietà fondiaria finitima a bene demaniale (corona Lago Albano). A seguito di condanna intervenuta a mezzo di decreto penale del Tribunale di Velletri in ragione della occupazione di suolo demaniale con recinzioni e manufatti inerenti uno stabilimento dalle stesse gestito, espongono di avere interesse a conoscere la data di iscrizione del bacino lacuale "lago di Albano" negli elenchi di cui al testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775.

La relativa richiesta di accesso è stata invero rivolta sia all’Agenzia del Demanio, in data 2 marzo 2001 che alla Regione Lazio, in data 29 marzo 2011. L’Agenzia del Demanio ha comunque rappresentato di non poter riscontrare l’istanza di accesso in ragione della intervenuta regionalizzazione delle funzioni demaniali idriche, appunto transitate dal Ministero dei lavori pubblici alle Regioni ed agli enti locali.

La Regione Lazio non ha riscontrato in alcun modo la richiesta di accesso.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui le ricorrenti chiedono all’adito Tribunale di voler accertare il loro diritto all’accesso agli atti di cui è questione con conseguente condanna delle intimate amministrazione al relativo rilascio di copia.

Si è costituita in giudizio la sola Agenzia del Demanio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo più la stessa alcuna competenza gestoria in materia di beni del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alla conservazione e all’aggiornamento dei registri di consistenza delle acque pubbliche.

Non si è costituita in giudizio la Regione Lazio.

Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Va preliminarmente disposta la estromissione dal presente giudizio, per difetto di legittimazione passiva, dell’Agenzia del Demanio, atteso che ai sensi dell’art. 86 d.lg. 31 marzo 1998 n. 112 alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti per territorio.

Il ricorso, pure correttamente rivolto anche avverso il silenzio della Regione Lazio, è fondato con specifico riferimento alla richiesta di accesso ai documenti appunto indirizzata a detto ente e, pertanto, da accogliere.

Che sussista un interesse concreto e diretto delle ricorrenti ad accedere agli atti di cui alla nota del 26 marzo 2011 inviata alla Regione Lazio è fuor di ogni dubbio (si tratta di acquisire gli estremi cronologici ed identificativi della iscrizione del lago di Albano fra le acque demaniali ai sensi del testo unico n. 1775 del 1933), trattandosi peraltro di istanza di accesso finalizzata espressamente alla difesa in altro giudizio delle medesime ricorrenti. Il diritto di accesso inerisce, quindi, alla tutela di situazione giuridicamente rilevante, tutelata dall’ordinamento.

In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va condannata la intimata Regione Lazio a consentire, nei modi e termini di legge, alle odierne ricorrenti l’accesso ai documenti richiamati nella istanza del 26 marzo 2011.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromessa dal giudizio l’Agenzia del Demanio, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Lazio di consentire alle odierne ricorrenti, nei modi e termini di legge, l’accesso ai documenti richiamati nella istanza del 26 marzo 2011.

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, che liquida in complessivi 1.500,00 euro (millecinquecento euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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