T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 8116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame, affidato a molteplici ed articolate doglianze, è impugnato il provvedimento con cui l’intimata Agenzia del demanio ha disposto di non procedere alla aggiudicazione definitiva nei confronti della odierna ricorrente, già aggiudicataria provvisoria, dell’appalto costituito dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal P.R.A. dei veicoli che pervengono alla medesima Agenzia in quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. n. 189 del 2001 nonchè di quelli confiscati a seguito di violazioni del codice della strada.

Si è costituita con mera memoria di stile l’intimata Agenzia del Demanio.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Rileva il Collegio che la mancata aggiudicazione consegue ad una segnalazione della filiale di Puglia della stessa Agenzia del Demanio concernente una denuncia querela dalla stessa sporta alla competente Procura della Repubblica a carico della ricorrente per aver manomesso atti pubblici emanati dalla ricordata filiale, pervenendosi così a qualificare detto comportamento come grave negligenza e malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, ai sensi della lettera f) del primo comma dell’art. 38 del codice degli appalti.

Ritiene il Collegio sia da condividere l’assorbente motivo di ricorso con cui è dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Ed infatti, non solo non è dato intendere quali specifici atti pubblici della filiale interessata siano stati in concreto manomessi e con riferimento a quale procedura, ma anche come e perché, in maniera automatica, la rilevata circostanza (che è, pur sempre, una denuncia relativa a fatti tutti da accertare) integri quella "grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante" che fonda, in definitiva, il provvedimento di non aggiudicazione definitiva.

A fronte di così incisiva determinazione per le ragioni dell’aggiudicataria provvisoria, si impone un supporto motivazionale adeguato, nella specie non sussistente, che dia conto di quanto è effettivamente addebitato alla ricorrente e di come e perché quanto addebitato è poi valutato come ragione sufficiente per non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi.

In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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