T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-10-2011, n. 8120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso in trattazione, i ricorrenti hanno impugnato la nota del Comune di Roma di cui al prot. n. 36924/2011 dell’11.5.2011, con la quale è stato disposto il rigetto della richiesta di fattibilità per la nuova apertura di un esercizio di somministrazione e vendita alimentare nel locale sito in Roma, via della Scrofa n. 20, di cui al prot. n. 32985 del 23.4.2011, presentata da parte della sig.ra Assunta Casale nella qualità di tecnico incaricato;

Considerato che l’amministrazione comunale si è costituita in giudizio in data 14.10.2011 depositando documentazione concernente la vicenda di cui trattasi;

Considerato che, in sede di trattazione orale, la difesa dell’amministrazione ha sottolineato la natura non provvedimentale dell’atto impugnato;

Considerato che, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell’atto impugnato e alla luce dello specifico procedimento amministrativo previsto dall’ordinamento ai fini del rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si deve convenire sulla natura non provvedimentale dell’atto impugnato, adottato sulla base di una prassi posta in essere dal municipio al fine di consentire agli interessati di avere immediata contezza della fattibilità dell’attività auspicata nei locali indicati senza dovere presentare la formale istanza corredata della necessaria (ed onerosa) documentazione;

Considerato che l’atto impugnato non preclude agli interessati, indipendentemente dal suo specifico contenuto, la presentazione della detta istanza, sebbene sia indubbio che fornisca una puntuale indicazione di quello che potrebbe essere il conseguente riscontro da parte dell’amministrazione comunale, e che, pertanto, non si presenta come immediatamente e direttamente lesivo per i ricorrenti;

Considerato, altresì, ad abundantiam, che l’atto impugnato contiene una duplice indicazione in ordine agli ostacoli riscontrati nella normativa comunale e che, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 6 della deliberazione C.C. n. 36 del 2006 appare scevra dalle censure articolate in ricorso alla luce delle puntuali indicazioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 27582010 del 10.5.2010;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto per le considerazioni che precedono in quanto infondato nel merito;

Considerato che, attesa la peculiarità del caso di specie, si ritiene di dovere disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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