Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2012, n. 2057

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10.11.08, pronunciando sulla domanda proposta da D.S.D.L.M. S.G. nei confronti del Comune di Castelvetrano, ha determinato in Euro 31.345 l’indennità dovuta all’attore per l’occupazione legittima di un terreno di sua proprietà – oggetto di procedura di esproprio per l’esecuzione di lavori di urbanizzazione nell’ambito del piano PEEP adottato dal convenuto -, ordinandone il deposito presso la Cassa DD.PP. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Castelvetrano con ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 57.

Il Comune lamenta in via principale che la Corte di merito abbia determinato l’indennità virtuale di esproprio, sulla quale è stata poi calcolata quella di occupazione, tenendo conto del nuovo testo dell’art. 37 del citato D.P.R., così come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 (e dunque maggiorando l’indennità del 10%, stante il divario, superiore agli otto decimi, fra la somma offerta e quella effettivamente dovuta), senza considerare che esso non era applicabile ai giudizi in corso; deduce in subordine che, nel caso in cui la nuova normativa fosse stata applicabile, l’indennità avrebbe dovuto essere ridotta del 25%, in quanto l’espropriazione era finalizzata all’attuazione di interventi di riforma economico sociale. D.S.D.L.M.S.G. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1, ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), che lo ha abrogato.

Con entrambi i motivi, il Comune di Castelvetrano ha denunciato violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tuttavia i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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