Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 29-09-2011, n. 35396 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.A. propone ricorso contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Bolzano che ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo della sua patente di guida effettuato dalla polizia municipale di Bolzano il 17 febbraio 2011.

Contro tale provvedimento il ricorrente propone oggi ricorso per cassazione evidenziando due motivi di censura:

1. con il primo motivo deduce violazione degli artt. 355 e 125 c.p.p. per inesistenza-abnormità del decreto di convalida del pubblico ministero per mancanza di motivazione dello stesso. Osserva il ricorrente che agli atti del giudizio vi è esclusivamente un timbro apposto sulla busta contenente i documenti sequestrati dalla polizia giudiziaria, con la dicitura "sussistendo i presupposti di legge visto si convalida"; tale timbro non sarebbe assimilabile a un provvedimento di convalida e comunque è privo di alcuna motivazione, per cui deve considerarsi nullo (1. Il decreto di convalida del sequestro delle cose che costituiscono corpo di reato, sequestrate dalla P.G. in sede di perquisizione ex art. 352 c.p.p., comma 2, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti. Cassazione penale, sez. 6, 12/02/2008, n. 21736). Nè si può ritenere che il pubblico ministero abbia inteso operare una motivazione per relationem, in quanto questa modalità di motivazione richiede un rinvio esplicito al provvedimento di riferimento (2. In tema di sequestro probatorio d’iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di convalida del p.m. motivato "per relationem" al contenuto del verbale di sequestro allorchè quest’ultimo contenga tutti gli elementi idonei a identificare l’ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorchè il decreto di convalida rinvii con chiarezza all’atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l’adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti. Cassazione penale, sez. 3, 23/10/2001, n. 43285). (nel caso di specie del tutto mancante).

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 355 del codice di procedura penale in ordine al mancato rispetto del termine di convalida, essendo il timbro di convalida privo di data.

Osserva il ricorrente che non essendovi la data di emissione del decreto di convalida, nè la data del deposito dello stesso presso la segreteria del pubblico ministero, non è possibile verificare altrimenti la tempestività del decreto ai sensi dell’art. 355 c.p.p., comma 2, tanto più che la difesa sarebbe venuta a conoscenza del sequestro solo il 21 marzo 2011, cioè oltre un mese dopo la sua esecuzione, senza che gli siano mai stati notificati nè il sequestro, nè il decreto di convalida. Per questi motivi il ricorrente ritiene che la tardività della convalida comporti l’inefficacia della stessa, con obbligo di restituzione delle cose sequestrate.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato; a prescindere dal primo motivo di ricorso, per il quale potrebbe discutersi se la scarna motivazione del provvedimento di convalida possa costituire valido rinvio alla motivazione del sequestro operato dalla polizia giudiziaria (motivato nello stesso foglio ove fu apposto il timbro del pubblico ministero), deve ritenersi senz’altro fondato il secondo motivo, relativo al rispetto del termine di convalida.

Poichè il provvedimento del pubblico ministero è privo di data, nè risulta altrimenti che sia stato rispettato il termine massimo di legge per la convalida (sul provvedimento manca infatti il timbro di deposito della segreteria del P.M. od altre formalità del pari fidefacienti, contenute in atti connessi (3. Cfr. Cassazione penale sez. 2, 21 maggio 2009, n. 35979)), deve ritenersi violato l’art. 355 c.p.p., con conseguente nullità del provvedimento impugnato ed inefficacia del disposto sequestro. Poichè dagli atti sembra emergere la falsità dei documenti sequestrati ed essendo dunque la patente del ricorrente corpo del reato, si deve trasmettere il fascicolo al Pubblico Ministero per gli opportuni provvedimenti; il P.M., pur non essendo più, evidentemente, in termini per la convalida, potrebbe infatti procedere al sequestro, vertendosi in un caso di confisca obbligatoria.

Per questi motivi, ritenuto che sia superfluo l’esame dell’altro motivo di ricorso, questa Corte annulla il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione del fascicolo al P.M. di Bolzano, per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato senza rinvio. Dispone trasmettersi gli atti al P.M. di Bolzano per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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