Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Ritenuto in fatto
1. B. R. e gli altri ricorrenti, dipendenti del Comune di Torino, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, con ricorsi nn. 1626/03, 1627/03, 1628/03. 8522/03 8523/03, 8524/03 (riuniti all’udienza del 16/12/03 avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino fra di loro ed altresi? ai ricorsi n. 5876/02, 861/03, 862/03, 863/03, 864/03, 865/03), contestavano, sotto svariati profili, il concorso per la nomina ad ufficiali di Polizia Municipale (categoria DI) bandito dal Comune di Torino con provvedimento in data 11 maggio 2001 n. 33 del Direttore Generale del Comune medesimo, concorso riservato a sottoufficiali di categoria D e a vigili urbani di categoria C con nove anni di anzian?ta?.
In questo giudizio, nell’instaurato contraddittorio con il Comune di Torino e numerosi controinteressati, il ricorrenti hanno proposto regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c..
Espongono i ricorrenti di avere interesse a che sia individuato in via preventiva e definitiva il Giudice (ordinario o amministrativo) competente a pronunziarsi sulle loro domande; cio? al fine di evitare pronunce contrastanti, in punto giurisdizione, di giudici diversi, nonche? per fare constare – ad ogni fine – che l’originaria scelta di adire il Giudice Ordinario era piu? che giustificabile, al momento in cui le azioni erano state introdotte, sulla base dei consolidati indirizzi giurisdizionali precedenti al revirement operato da Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15403, con conseguente applicabilita?, al caso di specie, dell’istituto dell’errore scusabile avanti al Giudice Amministrativo nell’ipotesi che a decidere la controversia de qua fosse ritenuto competente il Giudice Amministrativo.
Richiamati i principi espressi nella citata pronuncia e dalla successiva conforme giurisprudenza delle Sezioni Unite i ricorrenti rappresentano che il concorso interno in questione consente la progressione verticale verso il profilo di funzionario di Polizia Municipale (cat. Dl). "
Consegue da tale previsione che – nel caso – per i dipendenti in categoria C la progressione si appalesava – effettivamente – come verticale in quanto si trattava di passare da una qualifica ad altra appartenente ad una categoria superiore con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Per contro per altri concorrenti non vi era alcuna progressione verticale da una categoria ad un’altra, in quanto si trattava di progressione nell’ambito della stessa categoria D con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
D’altra parte apparirebbe – quanto meno – discutibile una tesi che rimettesse al Giudice Amministrativo l’impugnativa dei concorrenti di gruppo C ed al Giudice Ordinario quella proposta dai dipendenti di gruppo D.
2. L’intimato Comune di Torino non ha svolto alcuna difesa. 3. 1 ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
4. Il PG ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo rilevato che si e? in presenza di una "selezione verticale" che, almeno per parte dei concorrenti (vigili urbani in categoria C) implica il passaggio da un’area (C) a quella superiore (D).
Considerato in diritto
1. Il regolamento e? ammissibile.
Come questa Corte ha gia? affermato (Cass., sez. un., 6 luglio 2004, n. 12412) il regolamento preventivo di giurisdizione puo? essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi (nella specie, insorti a seguito della contestazione del convenuto) sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adi?to.
2. Nel merito – in conformita? delle richieste del P.G. – va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La delimitazione della giurisdizione in tema di concorsi interni presso le pubbliche amministrazioni (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001) e? stata oggetto di un revirement da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003, n. 15403), in seguito costantemente ripreso dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2003 n. 18886; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2004, n. 3948; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2004, n. 10183; Cass., Sez. Un., 23 marzo 2005, 6217; Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10605; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20107), quanto alle controversie aventi ad oggetto i concorsi c.d. "interni", ossia quelli riguardanti la progressione di qualifica del personale gia? in servizio nelle amministrazioni pubbliche, in precedenza ritenute sempre e comunque ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2001, n. 128; Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2001 n. 15602; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2002 n. 9334). Si e? infatti affermato che il riferimento all`assunzione", contenuto nel cit. quarto comma dell’art. 63, va inteso in senso non strettamente letterale, ma – considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ipotizzato un`assunzione nella qualifica" anche nel caso di concorsi interni ai quali partecipano coloro che sono gia? dipendenti dell’amministrazione pubblica (segnatamente C. cost., ord., 4 gennaio 2001 n. 2) e quindi ha indicato un’interpretazione costituzionalmente orientata – esso e? comprensivo delle "prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale gia? assunto ad una fascia o area superiore" (Cass. n. 15403/03 cit.).
Si e? quindi ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo "quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra", mentre rimangono attratte alla generale giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi interni che comportino il "passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area" (Cass. n. 3948/04 e n. 10183/04 cit.), ossia – ha precisato Cass. n. 18886/03 cit. – "senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro". Ricorrente e? l’affermazione del seguente quadro complessivo risultante dall’interpretazione del quarto comma dell’art. 63 cit.: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posiziono di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perche?, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un’area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un`area" ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimita? delle norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno; d) invece giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima "area" (ex plurimis Cass., Sez. Un., 23 marzo 2005, n. 6217, cit.).
Piu? recentemente poi – in riferimento alla fattispecie eccettuata di cui al quarto comma dell’art. 63 cit. – si e? precisato che, ove una tale suddivisione in "aree" delle qualifiche in cui e? ripartito il personale delle pubbliche amministrazioni sia identificabile, perche? prevista dalla legge (per i dirigenti – articolati anche in "fasce" – nonche? – con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto – per i vicedirigenti) o perche? introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 d.lgs.n. 165/01, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l’attribuzione a dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l’assunzione", e vale a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma del cit. art. 63.
Fuori da questa ipotesi – ossia laddove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all’ambito della stessa "area" ovvero verso una qual’fica superiore tout court, per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell`area" per accorpare qualifiche ritenute omogenee – non opera la fattispecie eccettuata del quarto comma dell’art. 63 cit. e conseguentemente si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.
4. Nel caso in esame – proprio in ragione del mutato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha innovato rispetto a quello precedente che giusti?ficava la proposizione del ricorso al giudice ordinario – deve ritenersi che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
Si tratta infatti di un concorso interno per funzionario di polizia municipale che prevede il passaggio dall’area C all’area D; esso qui?ndi? all’evidenza implica un mutamento di area, a nulla rilevando che al concorso suddetto possano partecipare anche sottoufficiali gia? inquadrati nell’area D che concorrono per la progressione alla qualifica di funzionari.
Cosi? come la citata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che i concorsi "misti" – tali perche? aperti all’esterno – sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, analogamente i concorsi interni "m?sti", che riguardano sia la progressione nell’ambito della stessa area, che tra aree diverse, sono parimenti attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo in ragione di un generale principio di economicita? processuale che fa escludere che delle medesime operazioni concorsuali possano conoscere contemporaneamente sia il giudice ordinario che quello amministrativo.
5. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo il Comune intimato svolto alcuna attivita? difensiva
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; nulla per le spese.
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