Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 29-09-2011, n. 35395 Sequestro conservativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.M., imputato nel procedimento penale presso la procura della Repubblica di Brindisi per il reato di cui all’art. 2634 c.c., propone ricorso contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Brindisi che ha respinto la richiesta di dissequestro della nuda proprietà dell’immobile civile sito in (OMISSIS), alla Via (OMISSIS), soggetto a vincolo con decreto di sequestro conservativo del tribunale di Brindisi del 23-24 novembre 2010. Contro tale provvedimento il ricorrente propone oggi ricorso per cassazione lamentando manifesta violazione di legge consistente in un apparato argomentativo meramente apparente; in particolare l’ordinanza del riesame avrebbe omesso di motivare in relazione alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità, sia per tardività della querela, sia per carenza di legittimazione attiva in capo alla parte civile.

In più la motivazione sarebbe anche incoerente per il fatto che, contrariamente a quello che risulterebbe dall’ordinanza, il signor G.M. non è imputato del reato di cui all’art. 646 c.p..

Infine, il ricorrente lamenta che il tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione nè vagliato e motivato gli ulteriori profili contenuti nella richiesta di riesame (cfr. pagina sei del ricorso).

Per tali motivi il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente revoca del decreto di sequestro conservativo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Come ha precisato lo stesso ricorrente in apertura dei motivi di diritto, "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge"; in tale nozione si devono comprendere – secondo questa corte – anche i vizi della motivazione, ma solo quando siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Nel caso in esame l’apparato argomentativo speso dal tribunale di Brindisi è coerente e sufficiente per la comprensione dell’itinerario logico seguito dal giudice; contrariamente a quanto affermato nel ricorso, vi è una specifica motivazione in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità, che il tribunale ha ritenuto superata dalla emissione del decreto di rinvio a giudizio.

Il ricorrente lamenta poi che l’ordinanza del riesame gli attribuisce anche il reato di cui all’art. 646 c.p., oltre a quello previsto dall’art. 2634 c.p. e ciò costruirebbe motivazione contraddittoria;

a prescindere dalle considerazioni relative alla impossibilità di sindacare, in questa sede, vizi della motivazione che non siano così gravi da rendere completamente incoerente ed irragionevole l’apparato argomentativo, deve rilevarsi che si tratta di mera svista che non influisce sulla tenuta del provvedimento, dal momento che tale svista è contenuta nella parte della motivazione che si riferisce al periculum in mora, con riferimento alla posizione creditoria della parte civile, il cui rischio di perdere la garanzia patrimoniale non è certo legato ad una imputazione ex 646 c.p., piuttosto che a quella ex art. 2634 c.c.; in entrambi i casi, infatti, viene contestato un depauperamento patrimoniale della società per via di una condotta illecita dell’imputato ed il rischio per il creditore non dipende certo dal reato contestato, quanto piuttosto dalla consistenza patrimoniale del debitore.

Quanto, infine, alla generica censura contenuta alla pagina sei del ricorso, con cui il G. lamenta che il tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione nè vagliato e Cassazione penale, sez. 5^, 13/10/2009, n. 43068 motivato gli ulteriori profili contenuti nella richiesta di riesame, trattarsi di doglianza assolutamente generica e dunque inammissibile.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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