Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2012, n. 2055 Ineleggibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29 aprile 2010 presso il Tribunale di Potenza l’avv. L.S. proponeva azione popolare per l’accertamento dell’ineleggibilità ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 8 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) alla carica di consigliere della regione Basilicata di P.M. A., che, alla data di presentazione delle candidature per le elezioni del 28-29 marzo 2010; rivestiva la carica di componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto di ricovero e cura di carattere scientifico-Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.

Costituitosi ritualmente, il P. chiedeva il rigetto del ricorso;

conclusione cui si associava il Pubblico ministero.

Con sentenza 19 luglio 2010 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, condannando il L. alla rifusione di metà delle spese di giudizio; con compensazione della residua frazione.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Potenza con sentenza 19 novembre 2010.

La corte motivava:

– che, mentre il direttore generale dell’Istituto di ricovero e cura aveva attribuzioni identiche al direttore generale della USL – in quanto soggetto munito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza dell’istituto – ed era quindi ineleggibile ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 8, il consiglio di indirizzo e verifica si limitava, per contro, a definire le strategie dell’Istituto, approvando programmi annuali e pluriennali di ricerca, con esclusiva attività consultiva consistente in pareri obbligatori, ma non vincolanti;

– che, data la diversità di funzione dei due organi, era inapplicabile la causa di ineleggibilità propria del direttore generale ai membri del consiglio di indirizzo e verifica, non dotato di potere di gestione suscettibile di alterare la par condicio tra i candidati della competizione elettorale.

Avverso la sentenza, non notificata, l’avv. L.S. proponeva ricorso per cassazione notificato il 18 maggio 2011, deducendo, con un unico motivo, la violazione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e dell’atto d’intesa della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano 1 luglio 2004;

nonchè la carenza di motivazione, per avere ritenuto escluso l’appartenente al consiglio di indirizzo e di verifica dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico della Basilicata, dalla previsione della causa di ineleggibilità, nonostante il consiglio fosse da considerare, a tutti gli effetti, organo apicale assimilabile, sotto il profilo in esame, al direttore generale.

Resisteva con controricorso il signor P., che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità, per tardività, del ricorso.

Tutte le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 14 dicembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

E’ fondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per tardività, del ricorso ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 ter (Testo unico delle leggi per la composizione della elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e dell’art. 327 c.p.c..

La prima norma statuisce infatti che "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà".

L’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo emendato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, a sua volta dispone che "indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

Non v’è dubbio che la norma speciale in tema elettorale contenga, nella sua proposizione di chiusura, un rinvio mobile alle norme del codice di procedura civile: che quindi si applicano nel testo vigente alla data di integrazione della concreta fattispecie processuale. Nel caso in esame, trattandosi di giudizio promosso dal L.P. il 29 aprile 2010 – e quindi dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, riduttiva del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi – non v’è dubbio che il presente ricorso sia precluso da tardività.

Nè vi sono ragioni per escludere il termine per impugnare dalla disciplina speciale, ritenendola limitata ai termini interni ai singoli gradi o fasi del processo: come si rileva dalla riduzione contestualmente prevista dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 ter del termine breve ad impugnare (20 giorni, anzichè 60): in coerenza con le esigenze di urgenza, ratione materiae, della definizione del giudizio elettorale.

Nella specie, il L.P. ha notificato il presente ricorso in data 18-19 maggio 2010: e dunque, oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza in data 19 novembre 2010.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna alla rifusione le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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