T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-10-2011, n. 8124

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 10 per ottenere la ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro n. 16741/2009, con la quale è stato accertato "il diritto delle ricorrenti a percepire integralmente lo stipendio tabellare in qualità di dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica, stipulato l’1/4/2006, per tutto il periodo di servizio all’estero" con condanna del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a restituire integralmente alle ricorrenti le somme trattenute a titolo di indennità integrativa speciale, con gli interessi di legge".

Rilevato che le ricorrenti (dirigenti scolastiche che hanno prestato servizio all’estero e che durante tale periodo, hanno subito una trattenuta, a titolo di indennità integrativa speciale, sullo stipendio metropolitano) hanno ottenuto, sul ricorso al competente Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, la sentenza n. 16741/2009 che, in accoglimento del ricorso ha "dichiarato) il loro diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare in qualità di dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. – Area V della Dirigenza Scolastica, stipulato l’1/4/2006, per tutto il periodo di servizio all’estero "…a restituire integralmente alle ricorrenti le somme trattenute a titolo di indennità integrativa speciale, con gli interessi di legge";

che tale sentenza, ritualmente notificata in data 23 dicembre 2009 non è stata appellata ed è perciò passata in giudicato, come da certificazione della Corte di Appello di Roma;

che nonostante la notifica della stessa sentenza, dopo il passaggio in giudicato, alla competente Amministrazione, unitamente ad atto di diffida ad adempiere, non è stato adottato alcun atto per la sua esecuzione né sono stati quantificati gli importi degli arretrati spettanti alle ricorrenti;

che con il presente ricorso viene chiesto che sia assegnato un termine, di adeguata congruità, alla Amministrazione scolastica affinchè attraverso i competenti Uffici scolastici regionali indicati in epigrafe, adotti gli atti che, in esecuzione della più volte citata sentenza del Tribunale di Roma del Lavoro, dispongano la immediata cessazione della trattenuta, ove ancora in atto, ed effettuino il conteggio delle somme illegittimamente trattenute con i relativi interessi legali, a decorrere dai cinque anni antecedenti il ricevimento da parte dell’Amministrazione della richiesta di tentativo di conciliazione, allegata all’atto di diffida, e fino al momento del reale soddisfo e dispongano la effettiva corresponsione delle somme come negli stessi sensi quantificate.

Rilevato che alla suindicata sentenza del giudice del Lavoro allo stato non risulta ancora data esecuzione nei sensi dalla stessa statuiti e cioè con il riconoscimento del diritto delle ricorrenti a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica per il periodo di servizio all’estero, comprensivo anche della voce relativa alla Indennità Integrativa speciale (che invece era stata disconosciuta dall’Amministrazione, convenuta dinanzi il Tribunale del Lavoro);

che il Collegio è perciò chiamato ad emettere le statuizioni di propria competenza per la integrale esecuzione della sentenza di cui trattasi.

Ritenuto a tal fine di assegnare al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (nella sua qualità di Amministrazione convenuta e soccombente nel giudizio proposto dinanzi il Tribunale di Roma in funzione di giudice del Lavoro) il termine, decorrente dalla comunicazione (notifica ove prioritariamente eseguita da parte interessata) di giorni 60 (sessanta) affinchè siano adottati, mediante l’interessamento dei competenti Uffici Scolastici Provinciali, gli atti diretti a dare esecuzione, nei sensi sopra specificati, alla sentenza n. 16741/2009 del suindicato giudice del Lavoro, con l’attribuzione alle attuali istanti delle somme che alle stesse risultino spettare con il conteggio dei relativi importi comprensivi di quelli ulteriori riferiti alle somme accessorie al credito principale, tali ultime da calcolarsi con le decorrenze e regole applicabili nella specie.

Ritenuto altresì, in presenza anche di espressa richiesta degli attuali istanti, di nominare, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, Commissario "ad acta", nella persona del Prefetto di Roma (o di un funzionario dallo stesso delegato) affinchè in sostituzione dell’Amministrazione adotti tutti gli atti diretti a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui trattasi nei sensi sopra specificati, sino alla emissione in favore degli aventi diritto alle relative somme, dei mandati di pagamento.

Ritenuto di assegnare allo stesso Commissario "ad acta", per l’espletamento di tutta la attività necessaria per l’integrale soddisfacimento delle pretese derivanti dalla sentenza da eseguire, l’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza del termine, sopraindicato, assegnato all’Amministrazione scolastica.

Vanno poste a carico dell’Amministrazione inadempiente le spese relative al presente giudizio nella misura nel dispositivo indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe dispone come in motivazione.

Dispone che la presente sentenza a cura della Segreteria della Sezione sia comunicata alle parti e al Commissario ad acta.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore delle ricorrenti nella complessiva misura di Euro. 1.500 (comprensive degli onorari di difesa) più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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