T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 21-10-2011, n. 8114 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, professore ordinario di Medicina interna all’Università dell’Aquila, chiedeva di partecipare alla selezione per l’incarico di direttore dell’Istituto di biologia e patologia molecolari – IBPM di Roma, indetta con bando n. 364.9 (in G.U. n. 29 del 14/4/2006).

Il 30/1/2008 il CNR le comunicava di essere stata inclusa nella terna dei candidati idonei, individuata dalla Commissione esaminatrice, invitandola a presentare il documento di cui all’art. 7 del bando di selezione, "nel quale dovranno essere indicate le linee strategiche ed i criteri di sviluppo per l’attività dell’Istituto" (nota prot. n. 10304).

Di seguito sosteneva il colloquio innanzi al Consiglio di Amministrazione che, all’esito, designava la prof. Angela Santoni.

Sennonché, con nota prot. n. 63761 dell’8/9/2008 si informava la ricorrente che era stata disposta la ripetizione della procedura di selezione, mediante pubblicazione di un nuovo bando conforme.

La Prof. B. chiedeva allora di accedere agli atti della procedura, acquisendo conoscenza della impugnata deliberazione del 30/7/2008 n. 185 con cui il CNR (dopo aver considerato che una delle candidate idonee non possedeva i requisiti anagrafici per assumere la direzione dell’Istituto, e preso atto della rinuncia dell’altra candidata, già designata a ricoprire l’incarico), con riguardo alla ricorrente stabiliva che le linee strategiche presentate "non risultano allo stato adeguate ad assicurare lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’Istituto".

Avverso il suddetto provvedimento, nella parte in cui il CNR non ha ritenuto di conferirle l’incarico, la Prof. B. è insorta con il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando n. 364.9 con cui è stata indetta la procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di Direzione degli Istituti. Violazione dell’art. 27 del Regolamento di organizzazione del CNR approvato con decreto del Presidente 4/5/05 n. 0025033. Eccesso di potere per erroneità di presupposto. Difetto di motivazione. Illogicità e irragionevolezza. Violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione;

2) Eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti. Motivazione apodittica e carente. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento di potere.

Con il primo motivo si deduce che l’art. 7 del bando (applicativo dell’art. 27 del Regolamento di organizzazione) affida al Consiglio di Amministrazione del CNR la nomina del direttore di istituto, nell’ambito della terna di candidati idonei individuati dalla Commissione di esperti, precisando che "la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei".

Da ciò si argomenta che la valutazione dei candidati è esclusivamente rimessa agli esperti, senza che il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di interdire la nomina del candidato proposto (mentre si deve ripetere la procedura nel solo caso in cui la Commissione non abbia individuato almeno due idonei).

Con l’ulteriore motivo si censura la motivazione addotta sulla inadeguatezza delle linee strategiche presentate dalla ricorrente, sostenendo che le stesse hanno un valore meramente orientativo e non possono essere assunte per negare la nomina di un candidato risultato idoneo; tanto più che in precedenza il Consiglio di Amministrazione non aveva rilevato alcunché, determinandosi in ordine ad esse solo a seguito della rinuncia della candidata inizialmente designata.

Il CNR si è costituito in giudizio, confutando nella memoria i rilievi svolti nel ricorso e concludendo per il suo rigetto.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 27 novembre 2008 n. 5561.

La stessa è stata riformata dal Consiglio di Stato – Sez. VI con ordinanza n. 663/2009, ponendo l’accento sulla "carenza motivazionale dell’azione amministrativa spiegata, in relazione alla valutazione di idoneità conseguita dall’appellante".

Con successiva ordinanza n. 6199/09, pronunciata nel giudizio di ottemperanza al giudicato cautelare instaurato dalla ricorrente, il giudice d’appello, "rilevato che il CNR, contrariamente a quanto disposto nella ordinanza della quale si chiede l’esecuzione, non ha reso motivazione alcuna in ordine alla delibazione di non procedere alla chiamata dell’appellante, già dichiarata idonea, e di indire nuova selezione concorsuale….", ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla ordinanza n. 663/09 provvedendo a motivatamente delibare in ordine alla eventuale omessa nomina dell’appellante (ed alla decisione di indire una nuova selezione)".

Il Consiglio di Amministrazione del CNR, in esecuzione della suindicata ordinanza, con delibera n. 79/2010 ha esplicitato i motivi posti alla base della delibera n. 185/08 di mancata nomina della ricorrente a Direttore dell’IBPM, nonostante l’idoneità dalla stessa conseguita.

Avverso tale delibera la ricorrente ha proposto i motivi aggiunti, contenenti le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti. Motivazione illogica e contraddittoria;

2)Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione dell’art. 27 del Regolamento di organizzazione del CNR. Violazione del’art. 97 Cost. Eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti. Sviamento.

Si deduce l’illegittimità della motivazione contenuta nella nuova delibera del CNR, in quanto postuma ed erronea rispetto a quanto indicato dal Consiglio di Stato e, comunque, fondata sull’asserita genericità delle linee strategiche presentate dalla ricorrente, che (sulla base di quanto dedotto dalle disposizioni del Regolamento di organizzazione del CNR) hanno necessariamente carattere orientativo e generale e non possono precludere la nomina del candidato dichiarato idoneo dalla Commissione.

Con l’altra censura si contesta la dichiarata competenza del Consiglio di Amministrazione a disporre in via esclusiva la nomina, rimarcando la peculiarità della vicenda in esame, connotata dalla doverosità della nomina della terza candidata risultata idonea all’esito della procedura instaurata.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nuova memoria difensiva, in cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito, contrastando anche i nuovi motivi svolti dalla ricorrente ed insistendo quindi per il rigetto del ricorso nel merito.

La Prof. B. ha replicato con memoria depositata il 24/1/2011.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione e, con sentenza dell’11 marzo 2011 n. 2214, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Proposto appello, con sentenza dell’11 maggio 2011 n. 2800 il Consiglio di Stato – Sez. VI ha annullato la pronuncia e rinviato gli atti al Tribunale, ai sensi dell’art. 105, primo comma, cod. proc. amm.

Il giudizio è stato quindi riassunto con atto notificato il 21/6/2011 (depositato il 22/6), iscritto al numero di R.G. n. 5447/2011 e fissato per l’udienza pubblica del 6 ottobre 2011, unitamente al ricorso con motivi aggiunti rubricato al numero di R.G. n. 9861/2008.

Il CNR ha provveduto a costituirsi nel giudizio riassunto, riproponendo sostanzialmente tutte le difese già svolte e, alla suddetta udienza, la causa è stata assegnata in decisione.

Motivi della decisione

1.- Va innanzitutto disposta la riunione del ricorso recante il numero di R.G. 5447/2011 (assegnato al fascicolo formato a seguito della riassunzione del giudizio) a quello R.G. n. 9861/2008, della cui definizione si tratta a seguito dell’annullamento della sentenza dell’11 marzo 2011 n. 2214, pronunciato dal Consiglio di Stato.

2.- Nell’ordine, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso avverso la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR del 30/7/2008 n. 185.

Invero, la successiva deliberazione del 21/4/2010 n. 79 (adottata in esecuzione della ricordata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato), si configura come la nuova determinazione del CNR in ordine alla pretesa avanzata dalla ricorrente, tant’è che reca l’espressa conferma della "decisione di non dover nominare la Prof.ssa B. Direttore dell’IBPM sulla base della sola idoneità alla stessa assegnata dalla Commissione" (punto b).

Pertanto, considerato che al Giudice spetta il compito di accertare, anche d’ufficio, la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, con riguardo all’effettiva utilità che potrebbe derivare dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 173), va escluso nel caso di specie che alcun vantaggio possa conseguire dalla rimozione della prima determinazione.

In particolare, quand’anche fosse accolto il dedotto vizio di assoluta mancanza di motivazione, non residuerebbe comunque alcuna utilità dall’annullamento dell’originario provvedimento, che nei fatti risulta sostituito dalla successiva delibera contenente la motivazione omessa e avverso la quale la ricorrente ha reagito proponendo motivi aggiunti.

Per tale motivo il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, concentrando la valutazione rimessa al Collegio sulle censure articolate nei confronti della delibera n. 79/10.

3.- Ciò posto, il Tribunale osserva che la succitata sentenza del Consiglio di Stato n. 2800 del 2011, nell’annullare la pronuncia di questa Sezione che aveva declinato la giurisdizione, ha statuito che la controversia resta radicata innanzi al G.A., sul rilievo che la fase di scelta successiva alla valutazione della Commissione di esperti configura "un apprezzamento frutto di discrezionalità tecnica, circa il documento prodotto dai candidati" (cfr. pag. 6 della sentenza dell’11 maggio 2011 n. 2800).

Detta statuizione, del resto, era già stata affermata da questa Sezione in fattispecie identica, laddove si era rimarcato che il Consiglio di Amministrazione del CNR opera "una valutazione esclusiva e di merito sul progetto che ciascun candidato, dalla Commissione dichiarato idoneo, è tenuto a presentare" (sentenza del 5 novembre 2008 n. 9721).

Tali affermazioni conducono a ritenere che la nomina rimessa al Consiglio di Amministrazione non si esaurisce nella sola scelta del soggetto tra quelli dichiarati idonei, ma costituisce il frutto di un’autonoma e ulteriore valutazione sul documento sottoposto al suo esame e che, quindi, può condurre anche ad una determinazione negativa, ancorché la Commissione abbia valutato – per quanto di sua spettanza – l’idoneità del candidato.

In tal senso, l’art. 7 del bando articola le fasi della procedura di selezione, separando la valutazione comparativa dei curricula scientificiprofessionali e dei titoli, operata dalla Commissione (che si pone quale adempimento preliminare teso a limitare la platea degli aspiranti) dal colloquio volto all’illustrazione delle linee strategiche e dei criteri di sviluppo dell’istituto, all’esito del quale il Consiglio di Amministrazione delibera in piena autonomia la propria scelta.

Né può indurre a diversa interpretazione la lettura dell’art. 27 del Regolamento di organizzazione del CNR, poiché l’obbligo di ripetere la selezione (allorquando la Commissione non abbia individuato almeno due idonei) non sta a significare che, fuori da questa ipotesi, il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a prescegliere comunque tra i candidati idonei e la selezione non vada ripetuta se il Consiglio non nomina alcun candidato.

Invero, la norma non può essere invocata per addurre l’eliminazione del potere rimesso al Consiglio di Amministrazione, essendo preordinata al solo fine di demandare ad esso la ponderata valutazione tra almeno due pretendenti, restando impregiudicata la scelta finale (che può essere anche negativa) di sua esclusiva competenza.

Escluso dunque che possa trovare favorevole ingresso la pretesa della ricorrente a ottenere l’incarico sulla base dell’idoneità riconosciuta, il Collegio è chiamato a valutare la legittimità della motivazione recata nella deliberazione del 14/4/2010 n. 79, alla quale occorre riferirsi, secondo quanto innanzi precisato.

Al proposito, il Collegio premette che il ben noto e consolidato indirizzo giurisprudenziale limita l’intervento del Tribunale alla verifica estrinseca della logicità e coerenza del giudizio discrezionale, restando escluso che il Giudice amministrativo possa sovrapporre il proprio giudizio, in quanto sfornito delle cognizioni necessarie, all’apprezzamento formulato nel merito delle questioni tecniche.

Nel caso in esame, trattandosi di vagliare le linee strategiche sulla base delle quali è possibile comprendere l’indirizzo impresso e lo sviluppo futuro dell’Istituto di ricerca, il CNR (cfr. punto a) della delibera n. 79/10) ha ritenuto insufficienti quelle sottoposte dalla ricorrente, ritenendole carenti sotto plurimi profili, per la genericità delle indicazioni fornite (punti 1 e 2), la mancata analisi degli elementi che valorizzano l’Istituto ovvero ne costituiscono punti deboli e l’omessa indicazione delle linee di ricerca da promuovere con la collaborazione esterna (punto 3), tanto da risultare nel complesso prive di un organico piano di sviluppo (punto 4).

La valutazione del Consiglio di Amministrazione si dimostra immune da vizi che possano renderla non corretta rispetto al fine per il quale il potere è stato esercitato; né si rinviene, in tutta evidenza, una palese contraddittorietà o illogicità del giudizio formulato, le cui risultanze sono coerenti con le premesse.

In virtù di tutto quanto sin qui osservato, non può dunque ritenersi illegittima la valutazione finale adottata dal Consiglio, sicché vanno respinti i motivi aggiunti avverso la deliberazione del 14/4/2010 n. 79.

4.- Quanto alle spese processuali, sussistono tuttavia validi motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo alle ragioni che hanno indotto la ricorrente a reclamare l’incarico, in relazione alle circostanze del caso concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando:

1) riunisce il ricorso R.G. n. 5447 del 2011 al ricorso R.G. n. 9861 del 2008;

2) dichiara improcedibile l’impugnativa proposta con il ricorso principale e respinge quella formulata con i motivi aggiunti;

3) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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