T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 21-10-2011, n. 8105 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’atto del 10 ottobre 2011, notificato in data 8 ottobre 2011, con il quale la parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i requisiti di forma richiesti dall’art. 84 del c.p.a., in quanto l’atto di rinuncia è stata sottoscritto dai difensori della parte ricorrente, muniti di specifico potere giusta delega a margine dell’atto introduttivo ed è stato notificato alle parti del giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza, che non si sono opposte al riguardo;

Ritenuto la sussistenza di motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto anche conto che il ricorso presentava profili di fondatezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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