Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 29-09-2011, n. 35433 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.P. avverso l’ordinanza in data 22.7.2010 della Corte di Appello di Catania che rigettava, – ritenendo la sussistenza di una condotta gravemente colposa, nel momento genetico dell’ordinanza applicativa della detenzione, del C. – la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione in carcere dal 19.10.2001 al 7.11.2001, avanzata da C.P. per in reati di cui agli artt. 416 e 479 c.p., art. 353 c.p., comma 2: associazione per delinquere, turbativa di pubblico incanto e falso ideologico commessi in qualità di funzionario e direttore dell’area produttiva dell’istituto bancario Montepaschi SERIT, concessione di (OMISSIS). Secondo l’imputazione, era contestato al C., in concorso con altri, di aver approfittato della sua posizione per condizionare le procedure di esecuzione forzata e la vendita dei beni pignorati ai debitori esecutati, intervenendo nella falsa rappresentazione di vendite all’asta mai effettuate allo scopo di giungere alla terza offerta di vendita (quella a forma libera) che sarebbe stata poi pilotata a proprio ed altrui vantaggio.

Il ricorrente deduce l’assenza della ritenuta condotta colposa che, anzi, dalla sentenza del Tribunale, che lo aveva assolto perchè il fatto non sussiste, emergeva che dalle intercettazioni ambientali si evinceva la sicura e certa volontà del C. di arrivare al recupero del credito dello Stato.

E’ stata depositata, ad opera dell’Avvocatura generale dello Stato, una memoria nell’Interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze a sostegno del provvedimento impugnato.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La Corte di merito ha ricostruito in modo dettagliato le circostanze di fatto che erano state poste a base del provvedimento restrittivo, richiamando un passo della sentenza assolutoria che sottolinea la condotta quantomeno colposa del C. che era tenuto ad una costante verifica dell’operato dei dipendenti, richiamando in proposito le conversazioni intercettate intercorse tra il C. e la T. che smentivano la tesi difensiva dell’assenza di rapporti tra il C. e gli ufficiali di riscossione. Nel provvedimento impugnato è stato anche evidenziato che era stata proprio la condotta anomala del C. che, interessandosi, al di là delle sue funzioni, sull’andamento delle vendite (come si evinceva dal tenore e contenuto delle svariate conversazioni ambientali intercettate) a contribuire a formare quella particolare situazione indiziaria che portò il GIP all’emissione dell’ordinanza custodiale carceraria anche nei confronti del ricorrente.

Le censure mosse non hanno affatto considerato l’orientamento consolidato di questa Corte in materia secondo il quale (v. Sez. Un. 13.12.1995, n. 43, Rv. 203636; e 26.6.2002, n.34559, Rv. 222263) la nozione di "colpa grave" di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va Individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Inoltre, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del giudice della riparazione che è ben diversa da quella del giudice del processo penale: il primo, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione" (Sez. Un. n. 43 del 1996).

Infine, per valutare la "colpa grave" che, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione previsto da detta norma, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed Indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell’inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. pen. Sez. 4, 15.2.2007 n. 10987, Rv. 236508; Sez. 4, 9.10.2007 n. 1577, Rv. 238663, e Sez. Un. 27.5.2010, n. 32383 R.247664).

Orbene, come detto, la Corte territoriale ha fatto corretto uso degli anzidetti principi, del tutto ignorati dal ricorrente, individuando un comportamento quantomeno colposo dell’Istante che ha certamente concorso, nel momento genetico, all’emissione del provvedimento restrittivo. Ed al riguardo, giustamente la Corte distrettuale ha evidenziato come anche il Tribunale del riesame avesse avallato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del C., pur sostituendo la misura detentiva con quella, ritenuta sufficiente ai fini cautelari, della sospensione del C. dall’esercizio di un pubblico esercizio o servizio.

Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente Ministero e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente e liquida le stesse in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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