Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 29-09-2011, n. 35411 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25.11.2005 il Giudice di Pace di Mezzolombardo condannava P.E. alla pena di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di S.R. (il P. a bordo di una bicicletta, percorrendo una stradina di secondaria in località Sortele di Mezzocorona, ometteva di dare la precedenza alla bicicletta condotta dallo S., svoltando improvvisamente a destra e collidendo con essa, sicchè lo S. rovinava al suolo, riportando le lesioni di cui all’imputazione: fatto del 2.9.2005).

Il sinistro veniva ricostruito in sentenza sulla base di quanto riferito da S.R. in querela e in sede dibattimentale, disattendendo la tesi difensiva dell’imputato, suffragata da consulenza di parte, secondo cui, mentre era già sulla strada, era stato urtato sul gomito dallo S., sopraggiunto a forte velocità, sicchè quello si ribaltava.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.E. deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, richiamando le dichiarazioni rese nell’immediatezza dal P. (che aveva affermato di essere stato investito dal ciclista), confortato da quanto riferito dal consulente di parte e dai suoi calcoli incontestati nonchè dal rifiuto di rendere dichiarazioni nell’Immediatezza da parte dello S..

Ancora, denuncia la violazione della legge penale e processuale ed il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove dibattimentali quanto al nesso causale, assumendo che il comportamento tenuto dalla persona offesa aveva di fatto interrotto il nesso causale.

Infine, rappresenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi della mancata valutazione della Consulenza tecnica di parte e l’illogicità e carenza motivatoria circa le ragioni addotte in ordine alla reiezione della consulenza di parte che ritrascrive integralmente in ricorso.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.

La decisione impugnata non appare, infatti, in alcun modo illogica o contraddittoria nè si pone in violazione di norme penali processuali o sostanziali sì da meritare censura in questa sede.

Giova premettere, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, che (Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinate il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette".

Sicchè la sussistenza del nesso di causalità tra condotta colposa del P. ed evento lesivo deve ritenersi a sufficienza motivata dalla ricostruzione stessa del sinistro con l’attribuzione al P. della violazione dell’obbligo di dare la precedenza e la possibilità di evitare l’impatto ben potendo, per le condizioni di circolazione veicolare libera sulla sua destra, percepire tempestivamente il sopraggiungere del ciclista. Quanto alle residue censure, non è inutile ricordare che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova":

cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verifica re se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione (v. Cass. pen. Sez. 5, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215).

Peraltro, non ogni possibile incongruenza logica nell’apparato motivazione della sentenza di merito, è deducibile come vizio di motivazione ex art. 606 cod. pen. pen., comma 1, lett. e), e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura del provvedimento gravato, che rendano la conclusione raggiunta, per come giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non addirittura apodittica.

Invero, tutte le doglianze si risolvono in censure di merito afferenti alla valutazione del mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata e ciò sia con riferimento nella puntuale ricostruzione del sinistro, dello stato dei luoghi e del riconoscimento della condotta colposa del P. che non diede la dovuta precedenza al ciclista nell’accingersi ad attraversare la strada interpoderale ed omise tutte le possibili cautele onde evitare l’incidente, sia in ordine alla reiezione della ricostruzione dinamica del sinistro elaborata dal consulente tecnico di parte (che in ogni caso rappresenta un mero giudizio e non già una prova) in quanto fondata sulle indicazioni fornitegli dall’imputato: con ciò è evidente come il Giudice a quo, che ha anche precisato che non poteva trovare accoglimento la tesi (ivi formulata) del ribaltamento della bicicletta condotta dallo S. per aver urtato il gomito del braccio destro del P. (circostanza tratta dalle dichiarazioni dello stesso P.), abbia inteso riferirsi a quei "chiarimenti tecnici" (implicitamente apprezzati come inquinanti dell’oggettività del giudizio) richiesti all’imputato dal suo consulente, come si legge nell’elaborato trascritto in ricorso.

Nè va in proposito sottaciuto che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso di specie, da adeguata motivazione (ex pluribus, Cass. pen. sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, rv.

245294).

Ed è appena il caso di osservare che la tesi dell’imputato, disattesa dal giudice a quo, (che l’ha ritenuta sostanzialmente artificiosa ed inverosimile), implicherebbe una valutazione di sostanziale calunniosità della versione della persona offesa, che, invece, non essendo stata giudicata sotto alcun profilo inattendibile dal giudice di merito, è munita di solida valenza probatoria.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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