T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 21-10-2011, n. 8100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;

CONSIDERATO in fatto che:

– la società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui è stata comunicata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti;

– che deduce, al riguardo, la violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto, e la contraddittorietà estrinseca; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, contraddittorietà, illogicità manifesta, insufficienza della motivazione;

– che, pertanto, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché il risarcimento del danno rapportato alla perdita dell’importo dell’incentivo cui aspira;

– che si è costituito in giudizio l’intimato Gestore dei servizi energetici – G. S.p.a. per resistere al ricorso di cui ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito;

RILEVATO che il provvedimento impugnato, con cui il G., a seguito di sopralluogo presso l’impianto fotovoltaico da incentivare, ha comunicato che la società ricorrente non ha titolo alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2009 per due ordini di considerazioni:

1) i lavori di realizzazione dell’impianto alla data del 19 febbraio 2011 non erano completati in quanto non risultava installata la protezione di interfaccia esterna;

2) il permesso di costruire n. 15 rilasciato dal Comune di Broccostella (FR) in data 27 luglio 2010, presentato nell’ambito di due distinte domande di ammissione ai benefici di cui alla legge 129/2010, autorizza la realizzazione di pensiline modulari portanti un impianto fotovoltaico senza tuttavia precisarne la potenza, rendendo con ciò incerta l’attribuzione dello stesso all’impianto in esame;

RILEVATO che sul secondo capo motivazionale del provvedimento impugnato il ricorrente nulla deduce;

RITENUTO che, ove un provvedimento amministrativo sia basato su una pluralità di motivazioni, la fondatezza di una censura diretta avverso una sola di tali motivazioni non rende illegittimo l’intero provvedimento ove questo sia basato anche su altra motivazione immune da censure, mentre, ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento, ove trattasi di atto "plurimotivato", occorre che tutte le cumulative ragioni ostative addotte dall’Amministrazione siano censurabili, previa deduzione di illegittimità (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 giugno 2005, n. 1004; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 dicembre 2007, n. 12779; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 21 giugno 2007, n. 1188; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 24 novembre 2006, n. 2847; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810);

RILEVATO, con riferimento al caso che ne occupa, che il ricorso giurisdizionale avverso l’atto impugnato, basato su due ragioni ostative, ognuna autonoma rispetto all’altra, non riguarda tutti gli aspetti affrontati dalla motivazione e, dunque, l’eventuale riconoscimento della fondatezza della censura formulata contro solo una di esse, non esclude l’esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell’atto;

CONSIDERATO che le superiori considerazioni inducono il Collegio, in accoglimento della eccezione sollevata dalla parte resistente, a ritenere manifestamente inammissibile il ricorso in esame;

RITENUTO condannare la parte soccombente alle spese del giudizio, giusta liquidazione in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente Gestore dei servizi energetici – G. S.p.a., liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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