T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 21-10-2011, n. 8099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;

CONSIDERATO in fatto che:

– la parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe cin cui è stata respinta la domanda di accesso alle agevolazioni di microimpresa di cui al d. lgs. n. 185/2000, al fine di avviare un’attività artigianale di produzione e vendita di pasta fresa;

– avverso tale determinazione negativa ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 185, del d. m. n. 295/2001 e della delibera CIPE n. 5/2002; eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione;

– che lamenta, in sostanza, come il diniego sia fondato su presunzione priva di riscontri fattuali e giuridici e comunque smentita in sede di contraddittorio;

– che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze per eccepire la carenza di legittimazione passiva del prefato dicastero;

– che si è costituita in giudizio, altresì, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. per resistere al ricorso di cui ha eccepito l’infondatezza;

RITENUTO di accogliere, in via pregiudiziale, l’eccezione sollevata dal resistente Ministero sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 185 del 2000 ed in applicazione di una convenzione stipulata nel 2005 con il Ministero del Lavoro vigilante, la società "Sviluppo Italia", ora Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., gestisce la materia dei contributi pubblici di cui è causa in piena autonomia decisionale, ed è il soggetto che ha sviluppato l’iter procedimentale concluso con il provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che, in via generale, la legittimazione passiva nei giudizi amministrativi va riferita all’amministrazione cha ha adottato l’atto ritenuto lesivo ed impugnato, ovvero cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati, e che, pertanto, con riferimento ai fatti in controversia, occorre disporre l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, soggetto del tutto estraneo al procedimento concluso con il provvedimento impugnato;

RILEVATO che la ragione del diniego è la non conformità del progetto presentato dalla parte ricorrente rispetto alla normativa in quanto l’iniziativa risulta già finanziata con mezzi propri;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 19, d. lgs. 185 del 2000, al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici ivi previsti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che "presentino progetti per l’avvio di attività nei settori di cui all’articolo 20, comma 1";

RILEVATO che dall’interlocuzione procedimentale che si è svolta a seguito di comunicazione preventiva delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda di agevolazioni è emersa una insuperabile contraddizione tra quanto dichiarato dal soggetto istante in sede di presentazione del progetto di investimento, sotto il profilo della capacità produttiva annuale in relazione alle attrezzature ritenute indispensabili e di cui si è dichiarata la necessità di acquisizione, e la capacità produttiva dimostrata per un periodo sperimentale di due mesi circa con l’utilizzo solo di alcuni macchinari in comodato d’uso, ben superiore, in proporzione a quella complessivamente dichiarata nella Tabella F allegata all’istanza, con ricavi, per altrettanto, ben superiori a quelli previsti (giusta Tabella L) per il medesimo periodo nel primo anno di attività;

RITENUTO che la finalità della normativa di cui è invocata l’applicazione è quello di finanziare i progetti che, diversamente, non potrebbero essere avviati onde favorire il radicarsi dell’imprenditorialità nelle regioni del paese che risultano particolarmente depresse ed afflitte dal problema della disoccupazione;

RITENUTO, pertanto, che correttamente la società resistente non ha ritenuto sussistere i presupposti di legge per accordare i chiesti benefici, in presenza di attività che è stata oggettivamente avviata con mezzi propri e senza avere assunto i collaboratori di cui si era ritenuta la necessità, sia pure successivamente alla data di presentazione della istanza, con risultati addirittura migliori rispetto a quelli preventivati;

CONSIDERATO che le superiori considerazioni inducono il Collegio a ritenere manifestamente infondate le censure dedotte, per cui il ricorso deve essere respinto;

RITENUTO condannare la parte soccombente alle spese del giudizio, giusta liquidazione in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– estromette dal giudizio l’intimato Ministero dello sviluppo economico;

– respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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