T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 1458 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Rodengo Saiano con provvedimento del responsabile del Settore SocioCulturale del 5 marzo 2007 ha quantificato il concorso alla retta di frequenza al centro diurno per disabili (CDD) per A.C. relativamente al 2006. Contestualmente è stato chiesto l’ISEE del nucleo familiare ai fini della quantificazione relativa al 2007.

2. La signora M.P., madre di A.C., e Anffas Brescia Onlus hanno impugnato il suddetto provvedimento con atto notificato il 9 maggio 2007 e depositato il 23 maggio 2007. Le censure possono essere così sintetizzate:

(i) violazione dell’art. 3 comma 2ter del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 109, il quale stabilisce che per le prestazioni sociali rivolte ai disabili gravi di cui all’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 occorre fare riferimento alla situazione economica del solo assistito;

(ii) contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto da un lato il regolamento comunale prevede che si faccia riferimento alla sola situazione economica del disabile ma poi il piano socioassistenziale impone un concorso pari al 5% del costo della frequenza qualora il disabile percepisca redditi non soggetti a IRPEF;

(iii) violazione della tabella n. 1 del Dlgs. 109/1998 e sviamento, in quanto in presenza di redditi esenti (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità) non dovrebbe essere applicata alcuna compartecipazione al costo del servizio;

(iv) violazione del diritto alla riservatezza, in relazione alla richiesta di produzione dell’ISEE del nucleo familiare.

3. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ed evidenziando che i parametri della compartecipazione sono stati in seguito modificati (v. deliberazioni n. 24 del 12 novembre 2008, n. 30 del 3 dicembre 2008, e n. 11 del 28 ottobre 2009, tutte approvate dall’Assemblea dei sindaci del Distretto SocioSanitario n. 2 Brescia Ovest).

4. Nella memoria depositata il 23 giugno 2011 i ricorrenti hanno dato atto che in seguito alla sentenza di questo TAR n. 350 del 2 aprile 2008 e alla rideterminazione dei parametri la materia contenziosa è venuta meno.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, tenendo conto in particolare delle difficoltà interpretative poste dall’art. 3 comma 2ter del Dlgs. 109/1998.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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