Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-02-2012, n. 2283 Opposizione a dichiarazione di fallimento

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Svolgimento del processo

M.R.P. propose reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza contro la sentenza del Tribunale di Lagonegro dell’8.4.09, dichiarativa del suo fallimento.

Il reclamante dedusse di non aver mai ricevuto la notifica, eseguita a mezzo posta, del ricorso del creditore istante, D.G.;

eccepì, pertanto, la nullità della sentenza e presentò, contestualmente al reclamo, querela di falso in via incidentale, per far accertare l’apocrifia della firma da lui apparentemente apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata.

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 12.10.09, ha dichiarato inammissibile la querela, rilevando che il M. non l’aveva confermata, personalmente od a mezzo di procuratore speciale, cosi come richiesto dall’art. 99 disp. att. c.p.c., ed ha, in conseguenza, respinto il reclamo, fondato unicamente sull’eccepita nullità della notificazione dell’istanza di fallimento.

M.R.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo.

Il curatore del Fallimento M. e D.G. non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso il M. denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 Cost., n. 4 e art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Il ricorrente deduce di aver proposto la querela di falso in via principale, con l’atto introduttivo del giudizio, e rileva che l’art. 221 c.p.c., nulla dispone in ordine alla necessità della sua riproposizione in sede di discussione; assume che la Corte d’Appello era tenuta, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., unicamente a compiere l’indagine preliminare volta ad accertare l’esistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso, ossia se la querela era stata ritualmente proposta e se il documento impugnato fosse rilevante per la decisione sulla causa; osserva, infine, che la tesi su cui si basa la decisione è priva di fondamento, non avendo la Corte di merito interpellato il presentatore del documento, secondo quanto richiesto dall’art. 222 c.p.c..

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul disposto dell’art. 99 disp. att. c.p.c., che prevede che la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore, o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

II giudice del merito ha affermato che la norma trova applicazione in tutti i casi in cui la querela è proposta con l’atto introduttivo del giudizio, sia esso citazione o ricorso, e senza che possa farsi distinzione fra querela principale ed incidentale, posto che la sua ratio risiede nella necessità di una ratifica dell’impugnazione di falso dinanzi al giudice, una volta che si sia instaurato il contraddittorio, attraverso un’espressa manifestazione di volontà della parte; ha pertanto dichiarato improcedibile la querela, non confermata dal M., nè dal suo procuratore, all’udienza camerale fissata per la comparizione delle parti, ed ha respinto il reclamo, fondato unicamente sulla dedotta nullità della notificazione dell’istanza di fallimento.

Tale motivazione non è stata sottoposta ad alcuna critica dal ricorrente, il quale (oltre che sostenere, erroneamente, di aver proposto la querela in via principale) si è limitato ad illustrare il contenuto dell’art. 221 c.p.c. e ad invocare il disposto dell’art. 355 c.p.c. e art. 222 c.p.c., ma non ha contestato, nè in punto di diritto, nè in punto di fatto, che alla fattispecie fosse applicabile l’art. 99 disp. att. c.p.c..

Il ricorso si rivela pertanto totalmente privo di attinenza al decisum, e, in definitiva, carente di motivi rientranti nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 17125/07).

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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