T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 1456 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il decreto 11 luglio 2011 sub a) in epigrafe, il Prefetto di Brescia ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione armi, motivandolo con l’avvenuto deferimento del medesimo all’A.G. per i reati di ingiuria, violenza privata e minacce;

2. Successivamente (27 luglio 2011), il Questore di Brescia ha sospeso la licenza di porto d’armi per uso caccia, rilasciata al ricorrente il 28.4.2010, "fino alla sussistenza del suindicata decreto prefettizio e fino alla definizione del procedimento penale, con riserva di successiva valutazione".

3. Le censure dedotte in ricorso (e riprese oralmente dalla difesa del ricorrente all’odierna Camera di Consiglio) fanno leva essenzialmente su tre argomenti:

i) il Prefetto si sarebbe limitato a prendere atto della querela sporta (dal nipote) a carico del ricorrente, senza svolgere ulteriori approfondimenti e compiere un’autonoma valutazione;

ii) il Prefetto non avrebbe, altresì, tenuto conto che, anteriormente all’adozione del proprio provvedimento, la querela era stata rimessa (con accettazione, da parte del ricorrente, di tale remissione, intervenuta il 4 luglio 2011: documento 4 del ricorrente);

iii) il Prefetto sarebbe incorso nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto avrebbe richiamato, nelle premesse del proprio decreto, due circolari ministeriali che, in realtà, porrebbero a carico di Prefetti e Questori un particolare onere motivazionale nell’adottare i provvedimenti di competenza in materia di armi, al di là del semplice richiamo a denunce e querele.

4. Ciò premesso, il Collegio osserva che:

a) nella relazione 1/10/2011, prodotta in giudizio dalla Questura di Brescia, si afferma che solo successivamente (4 agosto 2011) all’emanazione dei provvedimenti impugnati il difensore del ricorrente ha provveduto a trasmettere, via fax, all’Amministrazione copia del verbale di accettazione di remissione della querela, unitamente alla richiesta di archiviazione del procedimento di revoca dell’autorizzazione di polizia: non essendo tale circostanza stata contestata dalla difesa di parte ricorrente, la presente fattispecie storica può, dunque, equipararsi a quella della querela sopravvenuta all’adozione di provvedimenti limitativi in materia di armi;

b) in tale ipotesi, secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Veneto, sez. III, 13 aprile 2011, n. 611), la sopravvenuta remissione di querela:

– se "costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale (prova ne sia che se nel corso del processo penale viene rimessa la querela il giudice pronuncia una sentenza di non doversi procedere – art. 529 c.p.p. – e non una sentenza di assoluzione – art. 530 c.p.p. -, senza esprimere quindi alcuna decisione sulla sussistenza o meno del fatto, che rimane impregiudicata);

– peraltro, "non elide di certo il fatto nei suoi aspetti materiali e non influisce quindi sulla discrezionalità dell’Amministrazione, che resta ampia (Tar Liguria, nn. 854/09, 253/08 e 56/07)", cosicché "può ritenersi ininfluente ai fini della verifica di legittimità del provvedimento finale negativo, avuto riguardo, lo si ripete, al momento della adozione dell’atto lesivo" (cfr. su questo punto, in termini, anche: Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2011, n. 1848), in quanto simili provvedimenti "si fondano su apprezzamenti distinti e autonomi rispetto al sindacato posto in essere dal giudice penale".

In definitiva, "una remissione di querela successiva all’atto impugnato" può "assumere rilievo per giustificare una istanza di riesame dell’atto medesimo fondata su fatti sopravvenuti";

c) analogamente, secondo la giurisprudenza coeva di questa Sezione (22 aprile 2011, n. 602):

– "le valutazioni della Questura e della Prefettura si collocano su un piano autonomo rispetto al procedimento penale avviato dalla querela di parte. I provvedimenti di pubblica sicurezza sui titoli che autorizzano il porto d’armi e la detenzione di armi e munizioni possono intervenire prima del giudizio penale e indipendentemente da questo (tenuto conto anche delle esigenze cautelari che richiedono decisioni rapide). Gli unici vincoli derivanti dalla decisione eventualmente sopravvenuta in sede penale sono quelli connessi agli effetti del giudicato";

– "la descrizione dei fatti contenuta in una querela vale quindi sul piano amministrativo per il suo contenuto intrinseco"; mentre "la remissione della querela non priva l’amministrazione del potere di intervenire";

d) nel caso di specie, i fatti contenuti nel verbale 11 aprile 2011 di ricezione di querela orale (recante l’orario 9,30, immediatamente successivo all’accadimento dei fatti stessi, temporalmente collocati alle ore 7,45 dello stesso giorno) descrive un episodio di obiettiva gravità (minacce dello zio, attuale ricorrente, al nipote, avvenute alla presenza dei figli minori di quest’ultimo);

e) il richiamo per relationem alla successiva comunicazione, effettuata dalla Stazione C.C. di Collio alla Prefettura, è dunque sufficiente a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, l’impugnato decreto prefettizio 11 luglio 2011, mentre l’intervenuta remissione di querela "non elimina il pericolo di una nuova esplosione del conflitto" (così il capo 4 della sentenza 23.9.2010, n. 3572 di questa Sezione), stante anche che i suoi protagonisti vivono nello stesso condominio (cfr. ancora il citato verbale 11 aprile 2011);

f) in definitiva, possono ritenersi integrati nel caso di specie i presupposti per disporre il divieto di detenere armi e munizioni e l’interdizione al porto di armi anche per uso venatorio, in quanto esso risulta "conforme agli art. 39 e 43, t.u.l.p.s. n. 773/1931, in presenza della sola prognosi di abuso, che non esige in se e per sé la verificazione di un fatto penalmente perseguibile né la fattispecie di accertata lesione, ma soltanto il pericolo di lesione"(T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2011, n. 47 e 3 febbraio 2010, n. 42; Cons. St. sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3516);

g) le considerazioni che precedono, tratte dalla più recente giurisprudenza, valgono anche a depotenziare le censure di contraddittorietà con circolari ministeriali anteriori alle suddette pronunce giurisdizionali, quali la Circolare 2 aprile 2004, prodotta dalla difesa del ricorrente all’odierna Camera di Consiglio.

5. Conclusivamente, le domande impugnatorie all’esame vanno respinte, fatta salva la facoltà del ricorrente di proporre a Prefetto e Questore istanze di riesame dei provvedimenti controversi, così come indicato alla lettera b) del precedente capo 4.

L’intervenuta remissione della querela può, tuttavia, rilevare ai fini della integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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