Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-02-2012, n. 2282 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Equitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge, ex art. 2752 c.c., comma 1, nei confronti del decreto del Tribunale di Pistoia depositato il 12/4/2010, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di R.F., in relazione all’esclusione del privilegio del credito di Euro 1229,52 vantato a titolo di IRAP 2004, e di Euro 5576,30, vantato a titolo di IRPEF 2004.

La Curatela non ha svolto difese.

Depositata la relazione ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., in esito all’udienza camerale del 14/7/2011, il Collegio ha reso ordinanza interlocutoria, con cui ha provveduto alla rimessione alla pubblica udienza, attesa l’intervenuta disposizione di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 37, convertito nella L. n. 111 del 2011.

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., comma 1; l’IRAP, che ha sostituito l’ILOR, ha natura di imposta diretta e quindi benchè non richiamata dall’art. 2752 c.c., deve ritenersi assistita da privilegio; quanto all’IRPEF, deve considerarsi il biennio l’arco di 24 mesi a decorrere dal 10/12/07, data in cui il ruolo è stato reso esecutivo il 10/12/07, e la domanda è stata depositata il 12/3/09. 2.1.- Il ricorso va accolto alla stregua dello jus superveniens, costituito dal D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 37, convertito con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011, che ha così disposto:" all’art. 2752 cod. civ., comma 1, le parole: "per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nell’art. 2771, comma 1, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto".

In forza di detta disposizione, il decreto del Tribunale va cassato e la causa, non necessitando ulteriori accertamenti di merito, va decisa, disponendosi l’ammissione al passivo del Fallimento R. F. in via privilegiata del credito IRAP di Euro 1229,52 e del credito IRPEF di Euro 5576,30.

Attesa l’applicazione della normativa come modificata in corso di giudizio, si reputa di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del Fallimento R.F. i crediti di Equitalia per l’IRAP, nell’importo di Euro 1229,52 e per l’IRPEF, di Euro 5576,30, in via privilegiata.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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