Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 29-09-2011, n. 35405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova in data 17.6.2010, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.N. in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. con violazione delle norme sulla circolazione stradale perchè estinto per remissione di querela.

Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 155 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen. adducendo a conforto della propria tesi talune pronunce di questa Corte del 2008, 2009 e 2010 che sostengono l’inidoneità della mera contumacia del querelato, a conoscenza o meno dell’intervenuta remissione, a costituire accettazione tacita della stessa.

Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

L’opposto (e prevalente) orientamento giurisprudenziale rispetto a quello indicato in ricorso, rappresentato da una nutrita serie di pronunce di questa Corte di cui il ricorrente pur si dichiara a conoscenza (Cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 4229 del 9.12.2008, Rv. 242951 Sez. 5, n. 11895 del 14.1.2010, Rv. 246547, Sez. 5, n. 3359 del 11.11.2010, Rv. 249411; Sez. 5, n. 7072 del 12.1.2011 Rv. 249412 ed altre) sostiene che nel procedimento davanti al giudice di pace (e in quello ordinario), ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione, onde, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Ad ogni modo, l’esistenza di decisioni di segno contrario, che tuttavia sembrano dare una lettura inutilmente formalistica del dato normativo, è stata ormai definitivamente superata dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite penali con sentenza n. 27.610 del 25.5.2011, dep. il 13.7.2011, che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale "La non comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, da luogo alla mancanza di rifiuto della remissione stessa, sì che deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato".

E, nel caso di specie, la difesa si è era associata alla richiesta del P.M. di declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, sicchè deve ritenersi che il difensore fosse munito di ampio mandato e che l’imputato fosse stato, quanto meno, già posto in condizioni di conoscere, tramite il suo difensore, l’imminente intervento dibattimentale della remissione della querela.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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