T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 1454 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’AAMS con provvedimento del direttore della Sezione di Brescia RU 0008472 del 17 febbraio 2010 ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente R.C. diretta a ottenere il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio. Il motivo del diniego consiste nel fatto che nel corso del 2008 (e anche del 2009) il punto vendita del ricorrente ha prelevato tabacchi per un valore lordo inferiore al 15% del reddito complessivo della rivendita di aggregazione. La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 375 del 1 agosto 2005 (regolamentazione della procedura di rilascio, rinnovo e volturazione dei patentini) impone in effetti una tale soglia di produttività come indice di utilità del servizio.

2. Con atto notificato il 21 aprile 2010 e depositato il 4 maggio 2010 il ricorrente ha impugnato la decisione dell’AAMS proponendo le seguenti censure: (i) erronea applicazione della circolare del 1 agosto 2005, in quanto vi sarebbe nel caso in esame una di quelle "situazioni particolarissime" che consentono di derogare alla soglia del 15%; (ii) carenza di motivazione e travisamento, in quanto è stato trascurato il fatto che nel corso degli anni il punto vendita del ricorrente, collocato all’interno del bar Blue Garden, ha progressivamente incrementato le vendite di generi di monopolio; (iii) violazione dell’art. 23 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, che per il rilascio e il rinnovo dei patentini non impone alcuna soglia minima di prodotto venduto.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione.

4. Il ricorso è stato inizialmente incardinato presso il TAR Milano e poi trasferito alla Sezione staccata di Brescia. Con ordinanza n. 421 del 12 maggio 2010 il TAR Milano Sez. IV ha accolto l’istanza cautelare invitando l’amministrazione a riesaminare la posizione del ricorrente.

5. Con memoria depositata il 1 ottobre 2011 il ricorrente ha dichiarato che la materia contenziosa è venuta meno, in quanto in corso di causa l’amministrazione ha rinnovato il patentino per il biennio 20102011. L’Avvocatura dello Stato accetta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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