Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 29-09-2011, n. 35404

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 25.2.2010, provvedendo sulla concorde richiesta delle parti, ha applicato a K.R. la pena di due anni, due mesi, venti giorni di reclusione ed Euro 222,00 di multa per il reato di cui all’art. 56 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 3, art. 625 c.p., comma 1, n. 2, art. 61 c.p., nn. 5 e 11 bis.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione di legge per mancato accertamento della volontà di commettere il reato, non essendovi alcun dato che dimostrasse che l’imputato si era introdotto nell’abitazione per rubare piuttosto che per trovarvi rifugio per la notte; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella ex art. 62 c.p., n. 4; la erronea applicazione dell’art. 61, n. 11, perchè incostituzionale.

Motivi della decisione

La sentenza deve essere annullata rilevando il Collegio che nella specie era stata contestata all’imputato la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, consistente nell’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Come è noto tale aggravante è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 5 luglio 2010 n. 249. L’aggravante in questione è però stata considerata dalle parti e dal giudice nella determinazione della pena patteggiata, laddove, invece, della stessa, per effetto della sentenza di incostituzionalità, non si può tenere conto. Si pone dunque un problema di qualificazione giuridica della fattispecie considerata che impone l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Palmi. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Alla decisione di annullamento consegue il venir meno del titolo detentivo nei confronti dell’imputato e la scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

– Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Palmi; dispone l’immediata liberazione di K.R. se non detenuto per altra causa; si provveda ex art. 626 c.p.p..

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