DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 23 luglio 2014

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014
con la quale e’ stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato
d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre
2013 nel territorio della regione Abruzzo e sono state stanziate le
prime risorse, pari a 4 milioni di euro, a carico del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della legge
24 febbraio 1992, n. 225,
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014
con la quale sono state stanziate le ulteriori risorse, pari a 11
milioni di euro, per fronteggiare il predetto stato d’emergenza;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 150 del 21febbraio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1°
e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo;
Vista la nota del 12 giugno 2014 con cui il Commissario delegato ha
relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi della
sopra citata ordinanza, rappresentando l’esigenza di continuare ad
avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del
contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre
2013 nel territorio regionale;
Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo del 18 giugno
2014 con la quale e’ stata richiesta la proroga dello stato di
emergenza per ulteriori centottanta giorni;
Ritenuto che il complesso delle attivita’ poste in essere in
relazione alla straordinarieta’ della situazione di emergenza in atto
richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli
interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto
di competenze ordinarie;
Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e
che, quindi, l’emergenza non puo’ ritenersi conclusa;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la proroga dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e’ prorogato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al
13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione
Abruzzo.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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