DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112 Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva
99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, e, in
particolare, l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in
particolare, il Titolo III della Parte Quinta;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi – Convenzione MARPOL 73/78,
ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto il Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione
MARPOL 73/78, con Allegato VI ed Appendici, ratificato con legge 6
febbraio 2006, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 12 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, degli
affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le
autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All’articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono
sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035,
2710 2039";
b) alla lettera b), numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710
1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710
1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";
c) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
"e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso
marittimo definito per la qualita’ "DMB" alla tabella I della norma
ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";
d) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
"f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
definito per le qualita’ "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della
norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";
e) la lettera t) e’ sostituita dalla seguente:
"t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi
apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su
una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo,
utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi
ai limiti previsti all’articolo 295, che sia verificabile,
quantificabile ed applicabile.".
2. All’articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2,
3, 4, 6 e 8, e’ vietato, nelle acque territoriali, nelle zone
economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all’Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera,
l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo,
dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio
2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare
Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di
mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa,
a condizione che gli Stati membri dell’Unione europea prospicienti le
stesse zone di mare abbiano previsto l’applicazione di tenori di
zolfo uguali o inferiori.";
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. E’ vietata l’immissione sul mercato di gasoli marini con tenore
di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";
c) al comma 3 le parole: "superiore all’1,5% in massa" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore all’1,50% in massa";
d) al comma 4 le parole: "superiore all’1,5% in massa" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore all’1,00% in massa e, dal 1°
gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";
e) al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall’11 agosto 2007,"
sono soppresse;
f) al comma 6 le parole: "superiore all’1,5% in massa" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore all’1,50% in massa" ed e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino
all’entrata in vigore dei piu’ restrittivi limiti di tenore di zolfo
di cui al comma 1";
g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e’ vietato, nelle aree soggette alla
giurisdizione nazionale, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo
con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si
applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi
di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per
sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante
ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio
all’esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo
nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei
residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre
quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in
alternativa ai combustibili per uso marittimo all’allegato X, parte
I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo
destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle
emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle
aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al
tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato di
combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi
di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso
allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile
una dichiarazione fornita dal comandante o dall’armatore in cui si
attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione
utilizza tali metodi.";
h) al comma 8 le parole: "superiore allo 0,1% in massa" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa";
i) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non si applicano" sono
sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica";
l) al comma 12:
1) le parole: "Tali dati sono comunicati dai fornitori alle
autorita’ marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007." sono
soppresse;
2) le parole: "Le variazioni dei dati comunicati" sono
sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati.";
3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri
devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma
documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorita’ che
detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative
annuali circa la disponibilita’ di combustibili per uso marittimo
conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell’area di
competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega
alla relazione prevista all’articolo 298, comma 2-bis.";
m) dopo il comma 12, e’ inserito il seguente:
"12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita’ di combustibili
per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo,
ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa
riduzione della disponibilita’ di tali combustibili su tutto il
territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle
autorita’ marittime e, ove istituite, delle autorita’ portuali, puo’
richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le
procedure di emergenza previste all’articolo 20 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli
impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i
combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano
preventivamente alle autorita’ marittime e, ove istituite, alle
autorita’ portuali le situazioni in cui puo’ verificarsi una
significativa riduzione della disponibilita’ di combustibili per uso
marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.";
n) al comma 13, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
"d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano
metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma
19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;";
o) al comma 14 le parole: "Con decreto direttoriale della
competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente
Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono
sostituite dalle seguenti: "Con decreto direttoriale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
autorizzati";
p) al comma 14 le parole: "esperimenti relativi a tecnologie di
riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti:
"esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni" e le
parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1
a 8";
q) al comma 14, lettera a), le parole: "la descrizione della
tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione del
metodo" e le parole: "per effetto della sperimentazione" sono
sostituite dalle seguenti: "per effetto della sperimentazione, e la
descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di
tutte le strutture da utilizzare per l’esperimento";
r) al comma 14, lettera b), le parole: "non superino quelle
prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni" sono
sostituite dalle seguenti: "saranno costantemente inferiori o
equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi
ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle
emissioni";
s) al comma 14, lettera c), le parole: "commi da 2 a 8" sono
sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";
t) al comma 14, lettera d), dopo le parole: "uno studio" sono
inserite le seguenti: "diretto a dimostrare la compatibilita’";
u) al comma 14 la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
"e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante
l’esperimento;";
v) al comma 14, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione
di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a
normalizzare le concentrazioni;
e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una
adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto
della sperimentazione."
z) al comma 15 il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
"15. L’autorizzazione di cui al comma 14 e’ rilasciata previa
verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e
dell’idoneita’ delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi
contenuti. Al rilascio ed all’istruttoria provvede la Direzione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva
l’istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d)
ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto
Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione
degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell’istruttoria il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo’
avvalere dell’ISPRA.";
aa) al comma 16 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei
rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;
b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate,
non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella
relazione;
c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei
termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del
monitoraggio previsti dall’autorizzazione, conformi ai criteri ivi
stabiliti.";
bb) dopo il comma 18 e’ inserito il seguente:
"18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle
emissioni che prevedono l’utilizzo di sistemi, dispositivi o
materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali e’
ammesso l’utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti
previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio
dell’autorizzazione sono stabiliti con uno o piu’ decreti ai sensi
dell’articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le
procedure previste ai commi da 14 a 18.";
cc) i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:
"19. In alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti ai commi da 1 a 8, e’ ammesso, nei porti, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi
battenti bandiera di uno Stato dell’Unione europea, l’utilizzo di
metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e
successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di
applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato
istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’uso, a bordo di navi
battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni
in alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti ai commi da 1 a 8, e’ ammesso ove si disponga degli atti,
rilasciati dalle competenti autorita’ di bandiera in conformita’ all’
Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di
tale normativa internazionale, attestanti che:
a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente
inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di
combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di
riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano
valori di emissione equivalenti ai sensi dell’allegato X, parte I,
sezione 4, alla Parte Quinta;
b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo
di riduzione delle emissioni, all’allegato X, parte I, sezione 5,
paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.";
dd) dopo il comma 20 e’ aggiunto il seguente:
"20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo
della nave in originale ed esibiti su richiesta dell’autorita’
competente.".
3. All’articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 le parole: "effettuati anche" sono sostituite
dalle seguenti: "effettuati";
b) al comma 10, lettera a), le parole: "secondo le pertinenti
linee guida dell’I.M.O., ove disponibili" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del
comitato MEPC dell’IMO";
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di
verifica prevista all’appendice VI dell’allegato VI alla Convenzione
MARPOL 73/78.
10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell’Italia,
l’armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini
previsti al comma 10-quater, hanno l’obbligo di comunicare
all’autorita’ marittima competente per territorio tutti i casi in cui
sussiste l’impossibilita’ di ottenere combustibile a norma. E’
utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all’allegato X, parte
I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e’ effettuata prima
dell’accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel
caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di tali zone,
prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. In caso di
violazioni commesse all’estero, l’armatore o il comandante delle navi
battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il
tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste
l’impossibilita’ di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi
relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
l’armatore o il comandante possono presentare all’autorita’
competente per il controllo operante presso il porto di destinazione,
anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte
le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare
l’obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per
ottenere combustibile a norma nell’ambito del proprio piano di
viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo
previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il
rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono
stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non
comporta tuttavia l’obbligo di deviare la rotta prevista o di
ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il
rapporto e’ presentato almeno 48 ore prima dell’accesso nelle zone
soggette alla giurisdizione nazionale l’autorita’ competente per il
controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla
luce del numero, della gravita’ e della imprevedibilita’ delle cause
del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo’ stabilire di
non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente
della violazione. Con le stesse modalita’ si procede se, in caso di
viaggi effettuati esclusivamente all’interno di zone soggette alla
giurisdizione nazionale, il rapporto e’ presentato almeno 48 ore
prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto e’
stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto
non e’ dimostrato che il responsabile ha osservato la massima
diligenza possibile, l’autorita’ competente per il controllo
acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l’autorita’
competente all’irrogazione della sanzione, valutando la diligenza
osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita’ e
della imprevedibilita’ delle cause del mancato ottenimento del
combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l’entita’
della sanzione ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre
1981, n. 689, o adottare l’ordinanza di archiviazione ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, di tale legge.
10-quinquies. Le autorita’ che ricevono il rapporto di cui al comma
10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a
trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in
ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di
tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter,
puo’ attivare la procedura prevista all’articolo 295, comma 12-bis,
con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o
terminale, la ricorrente impossibilita’ di ottenere combustibile per
uso marittimo a norma.";
d) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
"11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5,
fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l’autorita’ competente
all’applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove
tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di
campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di
prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile
marittimo a norma, a spese del responsabile.".
4. All’allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla sezione 3, paragrafo 1.2, la lettera a) e’ sostituita
dalla seguente:
"a) grandi impianti di combustione di cui all’articolo 273, ad
eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale
articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di
zolfo all’allegato II alla Parte Quinta;";
b) alla sezione 3, paragrafo 1.2, lettera c), le parole: "e,
nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³"
sono soppresse;
c) alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola:
"APAT" e’ sostituita dalla seguente: "ISPRA";
d) alla sezione 3, paragrafo 3.1, le parole: "la
rappresentativita’ dei campioni rispetto al combustibile controllato"
sono sostituite dalle seguenti: "la rappresentativita’ dei campioni
rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per
uso marittimo, la rappresentativita’ dei campioni stessi rispetto al
complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti
in cui si applica il limite";
e) alla sezione 3, paragrafo 3.4, le parole:
"dati.combustibili@apat.it" sono sostituite dalle seguenti:
"dati.combustibili@isprambiente.it";
f) alla sezione 3, la tabella III e’ sostituita dalla tabella
di cui all’allegato I al presente decreto;
g) dopo la sezione 3, sono aggiunte le sezioni 4, 5 e 6 di cui
all’allegato II al presente decreto.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri
inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell’articolo 296 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Lorenzin, Ministro della salute

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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