LEGGE 1 agosto 2014, n. 113 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto
a Niamey il 9 febbraio 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne
le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Accordo di
cui all’articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di
cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500,
a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e
7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il Ministro dell’interno
provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e
riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con
proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di
missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al
crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque,
della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di
previsione del Ministero dell’interno. Si intendono
corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6,
commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Sesto, addi’ 1° agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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