DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2014 Autorizzazione a bandire concorsi ex articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze della Corte dei conti e dell’Avvocatura generale dello Stato..

… per il triennio 2014/2016.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 1, comma 355, che prevede,
tra l’altro, un reclutamento speciale per i magistrati contabili per
una spesa a regime pari ad 8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2014);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 66, che
disciplina il turn over delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli
enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
Visto l’art. 66, comma 11, del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, il quale dispone che i limiti assunzionali, previsti dai
commi 3, 7 e 9 dello stesso articolo, si applicano anche alle
assunzioni del personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, in tema di «Reclutamento
del personale» e, in particolare, il comma 4, secondo cui le
determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 che, sempre al comma 4, subordina l’avvio delle procedure
concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, con organico
superiore alle 200 unita’, all’emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il comma 7, dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli
uffici giudiziari, il personale di magistratura»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, in base al quale le amministrazioni dello Stato, prima di
dare avvio a nuove procedure concorsuali, devono verificare
l’avvenuta immissione in ruolo di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, nonche’
dell’assenza di idonei collocati nelle medesime;
Visto l’art. 4, comma 3-quinquies, del predetto decreto-legge n.
101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale;
Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del
7 novembre 2013, n. 1207, nella quale si comunica che ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, non sussistono vincitori ancora da assumere ne’ idonei in
graduatorie vigenti per le qualifiche corrispondenti a quella oggetto
della procedura concorsuale richiesta;
Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del
30 gennaio 2014, n. 179, avente ad oggetto la richiesta di
autorizzazione a bandire procedure concorsuali a tempo indeterminato,
per il triennio 2014-2016 per il reclutamento di: a) personale della
magistratura per complessive n. 18 unita’ di referendari, di cui
numero 13 unita’ a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal
regime del turn over definito dall’art. 3, comma 102, della legge n.
244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero 5
unita’ finanziate con le risorse, previste dall’art. 1, comma 355,
della stessa legge n. 244 del 2007, destinate al reclutamento
speciale dei magistrati contabili la cui autorizzazione ad assumere,
limitatamente alle predette 5 unita’, e’ gia’ insita nella medesima
legge; b) numero 9 assistenti amministrativi, posizione economica F3;
Ritenuto in attesa dell’avvio dei concorsi unici di cui al citato
art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, di
autorizzare le procedure concorsuali solo per i referendari;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 13 febbraio
2014 n. 66444P, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a
bandire procedure concorsuali nel triennio 2014-2016 per il
reclutamento di numero 3 procuratori dello Stato, con la precisazione
che i vincitori e gli idonei del concorso precedente hanno preso
servizio il 1° marzo scorso con esaurimento della relativa
graduatoria di merito;
Visto il regime assunzionale vigente, ferma restando, anche dopo
l’autorizzazione a bandire, la necessita’ della preventiva
autorizzazione ad assumere, a conclusione delle procedure concorsuali
autorizzate, con esclusione delle 5 unita’ di referendario a valere
sulle risorse dell’art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del
2007;
Tenuto conto che la compatibilita’ delle richieste pervenute e’
stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche’ rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria
Anna Madia;

Decreta:

Art. 1

1. La Corte dei conti e’ autorizzata, ai sensi dell’art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel
triennio 2014-2016, le procedure di reclutamento per complessive n.
18 unita’ di referendari, di cui numero 13 unita’ a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito
dall’art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive
modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unita’ finanziate, a valere
sulle risorse previste dall’art. 1, comma 355, della stessa legge n.
244 del 2007, come da tabella allegata che e’ parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

1. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata, ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad avviare, nel triennio 2014-2016, procedure di reclutamento per
numero 3 procuratori dello Stato a valere sulle risorse finanziarie
derivanti dal regime del turn over definito dall’art. 3, comma 102,
della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed
integrazioni, come da tabella allegata che e’ parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 giugno 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne – Prev. n. 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *