DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2014 Revoca dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa – Concordia, nel territorio del Comune dell’Isola del Giglio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione dell’8 agosto 2014

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 gennaio 2012 con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione al naufragio della nave da crociera «Costa Concordia» nel
territorio del comune dell’Isola del Giglio;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3998 del 20 gennaio 2012, n. 4003 del 16 febbraio 2012, n. 4019 del
27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare,
l’art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza
ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di
evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nella gestione di
tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di
emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 gennaio 2012;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
con cui e’ stato disposto che fino al 31 luglio 2014 continuano a
produrre effetti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,
relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave «Costa
Concordia» dal territorio dell’isola del Giglio, nonche’ i
provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;
Richiamata la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 4023/2012 che, in particolare, all’art. 1 dispone
l’approvazione delle operazioni di cui al progetto di massima di
rimozione e recupero della nave da crociera «Costa Concordia»
proposto dalla «Costa Crociere S.p.a.», con le determinazioni assunte
dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012, ponendo i
conseguenti oneri interamente a carico della medesima societa’ e
all’art. 2 istituisce un osservatorio di monitoraggio composto da
rappresentanti delle Amministrazioni statali, regionali e locali
interessate, allo scopo di assicurare l’esatta esecuzione del citato
progetto e delle richiamate prescrizioni, con oneri sempre a carico
della medesima societa’, nonche’ i provvedimenti presupposti,
conseguenti e connessi alla medesima ordinanza;
Visto il verbale della conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e
i relativi allegati;
Dato atto che, in relazione al predetto progetto e’ ancora da
realizzare la fase denominata «WP9»;
Considerata la necessita’ di garantire, per la fase «WP9» e fino al
completamento del monitoraggio da parte della societa’ «Costa
Crociere S.p.a.», la prosecuzione del piano di monitoraggio
ambientale di parte pubblica avviato immediatamente dopo il naufragio
e svolto da ARPAT e ISPRA;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 88 del 31 maggio 2013, n. 114 del 13 settembre 2013, n. 115
del 15 settembre 2013, n. 156 del 27 febbraio 2014 e n. 176 del 9
luglio 2014;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014
con cui, tra l’altro, per consentire l’esame e l’approvazione del
progetto per il trasferimento del relitto presso un porto idoneo
individuato per il successivo smaltimento e’ stato fissato il termine
per la Conferenza dei servizi decisoria;
Visto l’art. 3-bis del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, con
il quale il termine di cui al richiamato art. 2, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ stato
prorogato al 31 dicembre 2014;
Vista la delibera in data 30 giugno 2014 con cui, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012, e’ stato
approvato il progetto presentato da «Costa Crociere S.p.a.» con le
prescrizioni acquisite nella Conferenza dei Servizi decisoria
svoltasi il 25 giugno 2014;
Considerato che lo stato di emergenza di che trattasi, relativo al
naufragio della nave da crociera «Costa Concordia», e’ stato
dichiarato in relazione al territorio del comune dell’Isola del
Giglio;
Considerato che le attivita’ di carattere straordinario gia’
espletate, evidenziano una situazione che puo’ essere fronteggiata,
per il prosieguo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia;
Considerato che il relitto della nave e’ stato trasportato presso
il Porto di Voltri per il successivo smaltimento e che, pertanto,
sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione
dello stato di emergenza di cui trattasi;
Ravvisata, quindi, la necessita’ che si proceda mediante l’utilizzo
degli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento;
Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per la revoca
dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e che si dovra’ provvedere ad adottare
apposita ordinanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo art. 5;
D’intesa con le regioni Toscana e Liguria;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, a far data dal 15 settembre 2014 e’ revocata la
dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012.
2. La regione Toscana e’ individuata quale Amministrazione
competente in via ordinaria a coordinare le attivita’ per il
completamento dell’attuazione, nel territorio dell’Isola del Giglio,
del progetto autorizzato dalla conferenza dei servizi del 15 maggio
2012 e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 4023 del 15 maggio 2012, con particolare riferimento agli
interventi ricompresi nella fase denominata «WP9», che dovranno
essere portati a termine con riferimento alle condizioni dettate
dalla citata conferenza dei servizi, ivi compresa la continuita’
delle attivita’ e del piano di monitoraggio da parte dei soggetti
pubblici competenti di cui in premessa, ed i cui oneri sono
integralmente a carico della societa’ «Costa Crociere S.p.a.».
3. La regione Liguria e’ individuata quale Amministrazione
competente in via ordinaria a coordinare le attivita’ relative
all’esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e smaltimento
del relitto della nave «Costa Concordia» presso il porto di Voltri e
la zona delle riparazioni navali del porto di Genova, secondo quanto
previsto nel progetto approvato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 30 giugno 2014 e delle relative prescrizioni formulate
dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014, oltre che delle
eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle
Autorita’ competenti. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa
con le regioni interessate, apposite ordinanze volte a favorire e
regolare il subentro delle predette regioni nel coordinamento delle
attivita’ che si rendono necessarie successivamente alla scadenza del
termine di durata dello stato di emergenza.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2014

Il Presidente: Renzi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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