MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 24 luglio 2014, n. 123 Regolamento recante: «Modifiche al decreto 12 dicembre 2006, n. 306, recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito
denominato, piu’ brevemente, «Codice»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n.
306, recante la Disciplina del trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi
degli articoli 20 e 21 del Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia»;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera e), del
Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;
Visto il predetto articolo 20, comma 2, del Codice, il quale
prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per
le relative attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite
nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti
elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano
temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad
accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per
finalita’ che non richiedono il loro utilizzo;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta
identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante, ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo;
Visto l’articolo 20, comma 4, del Codice, il quale prevede che
l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2
venga aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144, che, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha
istituito il registro dei revisori legali presso il Ministero
dell’economia e delle finanze;
Rilevato che presso il Ministero della giustizia e’ istituita una
pluralita’ di registri, albi ed elenchi per la tenuta dei quali e’
necessario il trattamento di dati giudiziari;
Ritenuto di dover specificamente modificare gli allegati al citato
decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306,
individuando i tipi di dati trattati e le operazioni di trattamento
eseguite in sede di tenuta di registri, albi ed elenchi;
Considerato che per quanto concerne i trattamenti di cui sopra e’
stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall’articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita’ perseguite;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2013 contenuta nel
provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 12
dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013 e in particolare quanto disposto ai capi IV e V punto
2, relativamente al trattamento dei dati a carattere giudiziario da
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice, reso in
data 10 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 16 giugno 2014;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006,
n. 306

1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n.
306, l’allegato n. 18 e’ sostituito dall’allegato I del presente
decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne – Succ. n. 2258

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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