Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, concernente l’«Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l’istituzione di un
attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008 recante l’istituzione della Consulta nazionale del
volontariato di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2009
n. 74, con il quale, nell’abrogare il predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, e’ stata dettata una
nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze
del Dipartimento della protezione civile;
Ravvisata la necessita’ di indirizzare il sistema premiale della
protezione civile verso un piu’ marcato riconoscimento della
meritoria partecipazione nelle aree d’intervento;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Finalita’

1. L’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della
protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni
di protezione civile e il contributo recato ad elevare l’immagine del
Sistema nazionale attraverso significative capacita’ propositive e
gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.
2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalita’ e le
procedure per la concessione dell’attestazione di cui al comma 1.

Art. 2

Concessione

1. Gli eventi per i quali e’ possibile avviare la proposta di
conferimento dell’attestazione di cui al presente decreto, sono
quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’art.
5, comma 1, della medesima legge.
2. L’attestazione di pubblica benemerenza puo’ essere concessa:
a) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e
privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le
componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di
protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla
propria partecipazione alle attivita’ di soccorso, assistenza e
solidarieta’ a seguito degli eventi di cui al comma 1;
b) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri
appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati
allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi
particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli
eventi di cui al comma 1.
3. L’attestazione di pubblica benemerenza puo’ essere conferita
alla memoria, qualora l’avente diritto sia perito nel corso delle
operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in
tali circostanze.
4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati
di emergenza dichiarati definitivamente conclusi.
5. L’attestazione di pubblica benemerenza e’ conferita dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e
all’inoltro dei diplomi.
6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno
stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento
della protezione civile.

Art. 3

Requisiti

1. L’attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale di
cui all’art. 2, comma 2, lettera b), e’ conferibile a coloro che
abbiano soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
a) aver svolto un’attivita’ significativa, per un periodo non
inferiore a cinque anni, presso l’organismo di appartenenza che
effettua la segnalazione;
b) aver partecipato alle attivita’ connesse all’emergenza per cui
viene segnalato, presso il luogo dell’evento, per un periodo non
inferiore a 15 giorni, anche non continuativi.
2. L’istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non
puo’ essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla data
dell’ultimo decreto concessivo.

Art. 4

Modalita’ di concessione

1. Il procedimento concessivo dell’attestazione di pubblica
benemerenza di cui al presente decreto si avvia a seguito di formale
richiesta avanzata dagli organismi di cui all’art. 2, comma 2,
lettera a).
2. Il Dipartimento della protezione civile predispone adeguati
strumenti informativi per disciplinare le modalita’ d’inoltro delle
istanze di conferimento.
3. L’organismo segnalante e’ il solo responsabile della correttezza
dei dati inoltrati.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la
commissione permanente di cui all’art. 5, puo’ comunque proporre il
conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza, a titolo
onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed
enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con
prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.

Art. 5

Commissione permanente

1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e’
istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le
proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente
decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione
civile le candidature valutate positivamente.
2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e’ composta da:
a) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente,
individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo
dell’amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore
onorifico, nonche’ fra cultori della materia d’indubbia
autorevolezza;
b) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con
funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e
individua il segretario della commissione, scelto fra il personale
del Dipartimento;
c) un componente della Consulta nazionale del volontariato di
protezione civile, designato dalla Consulta stessa;
d) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa;
e) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;
f) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un
rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza
unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6

Albo generale

1. Il Dipartimento della protezione civile cura la tenuta,
l’aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli
insigniti.

Art. 7

Oneri

1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione
dei diplomi gravano sulla pertinente unita’ previsionale di base del
centro di responsabilita’ n. 13 «Protezione civile» del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L’acquisto delle insegne e’ a carico della persona o
dell’organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla memoria e
quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri gravano sui
fondi di cui al comma 1.
3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica
benemerenza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche
contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del
dipartimento.
4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre
2008 e’ abrogato. Resta salva l’efficacia delle relative disposizioni
in riferimento alle benemerenze gia’ concesse entro la data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
individuate le caratteristiche delle insegne, i criteri di
conferimento, nonche’ ogni eventuale altro aspetto di natura
procedurale.

Art. 9

Forme di pubblicita’

1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale
del Dipartimento della protezione civile.
Roma, 5 maggio 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne – Prev. n. 1714

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