DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014 Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’» 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita’ e
finanza pubblica»;
Visto il d.P.C.M. del 22 novembre 2010 recante «disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri»;
Visto il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013;
Visto l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’» al fine di promuovere le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita’;
Visto l’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 5-bis del sopra
citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, il quale, al fine di
potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalita’ omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunita’ per l’anno 2013 e per l’anno 2014
rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di euro 7.000.000,00 e ha
disposto il finanziamento del fondo stesso nella misura di euro
10.000.000,00 a decorrere dall’anno 2015;
Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale
prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita’, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda
annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1
dello stesso articolo 5-bis, tenendo conto della programmazione
regionale e degli interventi gia’ operativi per contrastare la
violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri
antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio
pubbliche e private gia’ esistenti in ogni regione, nonche’ della
necessita’ di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e
delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi
disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio
al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10
novembre 2009;
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.
128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109
della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il
Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro tempore con
delega alle Pari opportunita’, a seguito della richiesta dei
rappresentanti delle regioni di procedere all’erogazione delle
risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall’articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un’unica soluzione, ha
chiesto all’Assessore della Regione Liguria, in qualita’ di
coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la
documentazione utile al fine di procedere al riparto delle risorse
finanziarie di cui al citato articolo 5-bis;
Vista la nota n.PG/2014/29514 dell’11 febbraio 2014 con la quale il
suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato Vice
Ministro i criteri, concordati e approvati in data 5 febbraio 2014
dalla citata VIII Commissione Politiche sociali, riguardanti il
riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014, di
cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93,
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot.
15176 del 10 luglio 2014, con cui il citato Dicastero fa presente che
lo stanziamento previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, di 7 milioni di curo e’ stato ridotto, in applicazione
dell’articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" e
dall’articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente
"Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
l’importo complessivo pari ad euro 550.615,00;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse,
in un’unica soluzione, previste dal citato articolo 5-bis di euro
10.000.000,00 per l’anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l’anno 2014,
ridotte ad euro 6.449.385,00, giusta la nota sopra citata del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Acquisita in data 10 luglio 2014 l’intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tenuto conto della riduzione delle risorse
finanziarie suddetta per l’esercizio finanziario 2014;
Acquisita, nella seduta del 17 luglio 2014, la presa d’atto della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulle tabelle di
ripartizione delle risorse alle Regioni, rimodulate a seguito della
sopracitata riduzione delle risorse per l’anno 2014;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 16.449.385,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, centro di responsabilita’ 8, capitolo di
spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita’", da destinare al finanziamento per il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalita’ omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Per Centri antiviolenza si intendono i centri che svolgono
attivita’ di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e
legale, promossi da:
a) Enti locali, in forma singola o associata;
b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del
sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa,
o in forma consorziata.
2. Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che
offrono ospitalita’ alle donne vittime di’ violenza e ai loro figli.
Tali strutture, alle quali e’ garantito l’anonimato, sono gestite con
il supporto stabile di personale e sono promosse da:
a) Enti locali, in forma singola o associata;
b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del
sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa,
o in forma consorziata.

Art. 2

Criteri di riparto

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119,
il presente decreto provvede, in fase di prima attuazione, a
ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita’ stanziate per gli anni 2013 e 2014
in unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota
del 5 febbraio 2014.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad euro
10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro 6.449.385,00 per il 2014
sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33%, dell’importo complessivo di euro 16.449,385,00 pari
alla somma di euro 5.428.297,05, e’ destinato per l’istituzione di
nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, come stabilito
dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre
2013, n. 119;
b) la rimanente somma pari ad euro 11.021.087,95 e’ suddivisa
nella misura dell’80% (pari ad euro 8.816.870,35) per il
finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia’ operativi
volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione
regionale nella misura del 10 % (pari ad euro 1.102.108,80) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia’
esistenti in ogni regione e nella misura del 10% (pari ad euro
1.102.108,80) per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e
private gia’ esistenti in ogni regione, di cui all’articolo 5-bis,
comma 2, rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93.
3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera
a) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.428.297,05, si basa sul numero
della popolazione di ciascuna regione e Provincia autonoma, sul
numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per
ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad
1,79 stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti,
secondo la tabella 2.
4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera
b) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.021.087,95, per quanto riguarda
1’80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case rifugio
esistenti, e’ basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia
autonoma, secondo la tabella 1.

Art. 3

Attivita’ delle Regioni e del Governo

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5-bis, comma 7, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, le Regioni presentano, in fase di prima attuazione,
entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le pari
opportunita’ concernente le iniziative adottate nell’anno precedente
per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse
finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all’articolo 5-bis,
comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013.
2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, che
tenga conto di un’efficace tempistica, le Regioni e le Province
autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita’ –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – le delibere adottate dalla
Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti
.regionali per gli interventi di cui all’articolo 2 del presente
decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati
dalle Regioni e Province autonome e degli interventi finanziati con
le risorse del presente decreto, nonche’ i dati aggiornati sul numero
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio,
entro il 31 gennaio 2015.
3. Il mancato utilizzo delle risorse secondo le modalita’ del
presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro l’esercizio
finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’.
4. Con successiva Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza
Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari
che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche
per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla
legge del 15 ottobre 2013, n. 119.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa verifica da parte dei competenti organi
di controllo.
Roma, 24 luglio 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne – succ. n. 2252

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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