Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 29-09-2011, n. 35403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.A. avverso la sentenza emessa in data 16.4.2009 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data 21.8.2008 del Tribunale di Bologna che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 220,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis.

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 61 c.p., n. 11 bis, non essendo stata provata la condizione di clandestinità.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Quanto alla prima censura relativa alla riconosciuta penale responsabilità del ricorrente, ne è manifesta l’aspecificità ed infondatezza, trattandosi di censura riproposta pedissequamente in questa sede a fronte della congrua motivazione addotta dalla Corte distrettuale, benchè con richiamo a quella di primo grado, che ha sottolineato l’offerta di stupefacente da parte dell’imputato al Carabiniere L.. Quanto alla seconda censura, a parte la mancanza di qualsiasi accenno al giudizio di comparazione tra l’attenuante (e non già ipotesi autonoma di reato, come da giurisprudenza consolidata di questa S.C.) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e l’aggravante contestata, giova rilevare che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 cod. pen., n. 11 bis, con sentenza dell’8.7.2010 n. 249 della Corte Costituzionale.

Dovendosi ritenere che l’aggravante in questione abbia comunque inciso nella determinazione della pena (la cui base, assunta nella sentenza di primo grado, non risulta distinta dall’aumento applicato per la detta aggravante), dovrà conseguire l’annullamento della sentenza in parte qua, con eliminazione dell’aggravante suddetta e trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis circostanza che elimina; rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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