T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 1452 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Carpenedolo con deliberazione consiliare n. 19 del 30 marzo 2009 ha approvato il piano socioassistenziale per il 2009. Con deliberazione giuntale n. 15 del 5 marzo 2009 il Comune ha approvato le tariffe dei servizi e i tributi comunali per il 2009. Entrambi questi provvedimenti specificano che ai fini della compartecipazione dei cittadini alla retta dei centri diurni per disabili (CDD) viene valutata la situazione economica (ISEE) del solo assistito, in applicazione dell’art. 3 comma 2ter del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 109.

2. Il responsabile dei Servizi alla Persona con nota del 1 aprile 2009 ha comunicato alla famiglia di A.C. (affetta da disabilità grave) che la compartecipazione alla retta del CDD per il 2009 era pari al 9% del costo del servizio. Con successive note del 7 aprile 2009, del 5 maggio 2009 e dell’8 giugno 2009 sono stati comunicati gli importi delle rette dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.

3. I genitori di A.C., unitamente all’Associazione Con Noi e Dopo di Noi, hanno impugnato i suddetti provvedimenti con atto notificato il 6 luglio 2009 e depositato il 29 luglio 2009. Le censure possono essere così sintetizzate:

(i) violazione dell’art. 1 comma 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e difetto di istruttoria, in quanto nella predisposizione dei criteri di compartecipazione non sono stati coinvolti organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale;

(ii) violazione dell’art. 2 comma 4 e dell’art. 3 comma 2ter del Dlgs. 109/1998, nonché contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto, benché ai fini della compartecipazione il Comune abbia deciso di tenere conto della situazione economica del solo assistito, è stata poi in realtà applicata una retta pari al 9% del costo del servizio, che non trova giustificazione nell’ISEE del soggetto disabile (pari a Euro 0) e intacca i mezzi necessari per vivere (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità);

(iii) disparità di trattamento, in quanto per le strutture diverse dai CDD, e in particolare per i servizi di formazione all’autonomia per persone disabili (SFA) e per i centri socioeducativi (CSE), non viene applicato il principio della compartecipazione legata alla situazione economica del solo assistito;

(iv) violazione dell’art. 26 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell’art. 28 della legge 30 marzo 1971 n. 118, in quanto il trasporto dei disabili verso i CDDSFACSE, anziché essere gratuito, è sottoposto alla stessa misura di compartecipazione prevista per la frequenza alle suddette strutture.

4. Il Comune non si è costituito in giudizio. Si è invece costituita la Regione, che ha evidenziato come la controversia riguardi esclusivamente i privati e il Comune, in quanto la retta della cui compartecipazione di tratta è già calcolata al netto della tariffa regionale corrisposta in base al DPCM 29 novembre 2001 per le prestazioni propriamente sanitarie.

5. Dopo aver chiesto il rinvio della trattazione del merito con memorie depositate il 14 aprile 2010 e l’11 ottobre 2010 per la pendenza di trattative, i ricorrenti all’udienza del 14 luglio 2011 hanno dichiarato che la transazione è in via di formalizzazione, con la conseguenza che il ricorso è ormai improcedibile.

6. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *