Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 29-09-2011, n. 35392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa dal Tribunale di Roma,ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in data 13-12-2010, veniva applicata nei confronti di F.A. – Imputato dei reati di cui agli art. 416 c.p. e D.L. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, unificati in continuazione,e contestati con recidiva reiterata, ed aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4 – la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente del rito.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la nullità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in riferimento all’art. 444 c.p.p., comma 2.

A riguardo evidenzia che il Tribunale, pur avendo recepito l’accordo intervenuto tra le parti, per la determinazione della pena finale, se ne è discostato nell’eseguire il computo della pena, per la quale ha tenuto conto della recidiva contestata, laddove le parti avevano chiesto di non applicarla, ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 4.

Il difensore in tal senso censura la decisione evidenziando che ,pur essendo la pena finale rispondente a quella indicata dai richiedenti, essa comporta un pregiudizio per l’imputato, precludendogli di essere ammesso ai benefici previsti per legge – quale ad esempio la detenzione domiciliare, la semilibertà.

Pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG. in Sede formula richiesta di annullamento della sentenza senza rinvio.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Deve osservarsi che l’oggetto del controllo sulla pena affidato al Giudice riguarda la pena finale concordata e, nella specie, il decidente ha applicato esattamente la misura della sanzione indicata dalle Parti.

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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