T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 1450

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato l’8 novembre 2010 e depositato il 3 dicembre 2010, riguarda gli atti con cui il Comune di Pozzolengo ha quantificato la quota della retta del centro diurno per disabili (CDD) a carico delle famiglie. I soggetti che frequentano il CDD sono disabili gravi. L’assistente sociale con nota del 9 dicembre 2009 ha chiesto la produzione dell’ISEE del nucleo familiare, e con successiva nota del 20 gennaio 2010 ha quantificato nel 20% del costo del servizio la compartecipazione a carico della ricorrente Natalina Pasquetti (il ricorrente Gianni Tomenzoli non ha presentato l’ISEE). I suddetti ricorrenti hanno a questo punto invitato il Comune a calcolare la compartecipazione tenendo conto della situazione economica del solo assistito, come previsto dall’art. 3 comma 2ter del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 109, ma il sindaco mediante nota del 14 luglio 2010 ha confermato l’originaria quantificazione richiamando le disposizioni del regolamento comunale contenente i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociali.

2. Le censure esposte nel ricorso si possono sintetizzare come segue:

(i) violazione dell’art. 3 comma 2ter del Dlgs. 109/1998, il quale stabilisce che per le prestazioni sociali rivolte ai disabili gravi di cui all’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 occorre fare riferimento alla situazione economica del solo assistito;

(ii) irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, in quanto la misura della compartecipazione intacca pesantemente i benefici assistenziali riconosciuti ai disabili gravi (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità);

(iii) violazione dell’art. 1 comma 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e difetto di istruttoria, in quanto nella predisposizione dei criteri di compartecipazione non sono stati coinvolti organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale.

3. Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. Con memoria depositata il 14 luglio 2011 i ricorrenti hanno dichiarato che la materia contenziosa è venuta meno, in quanto tra le parti è stata stipulata una transazione (il Comune, nelle more dell’adozione di un nuovo regolamento elaborato a livello distrettuale, rinuncia a chiedere la compartecipazione ai ricorrenti, e questi ultimi abbandonano il ricorso a spese compensate).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *