T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che la sentenza della Sezione di cui è stata chiesta l’ottemperanza ha annullato gli atti di gara disponendo che la verifica di anomalia delle prime otto migliori offerte fosse ripetuta in conformità alle regole procedurali fissate dall’art. 88, comma 7 del codice dei contratti;

– che l’Amministrazione ha dato avvio alla rinnovazione delle operazioni suddette prima della notifica del ricorso per l’ottemperanza e l’ha condotta a termine adottando, all’esito, un nuovo provvedimento di valutazione negativa, autonomamente lesivo, conosciuto dalla ricorrente in data 29 settembre 2011 e non fatto oggetto di impugnazione;

– che il ricorso per l’ottemperanza a sentenza può essere eventualmente convertito in giudizio ordinario, solo su richiesta dell’interessato, essendo precluso provvedervi d’ufficio, e solo a condizione che il provvedimento, che si assume essere elusivo del giudicato, abbia formato oggetto di impugnazione e che il ricorso al giudice dell’ottemperanza abbia i requisiti formali e sostanziali di un ricorso autonomo (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2011, n. 1054);

Ritenuto:

– che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto;

– che le spese del giudizio possono comunque compensarsi;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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