Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35557

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto, tra gli altri, da E.A.T. ed E. A. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Genova in data 16-12-2009 che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di detenzione a fine di spaccio e cessione di droga nonchè l’ E. anche del reato di furto con scasso di un motociclo e, con la recidiva contestata, unificati i reati in continuazione, aveva condannato ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 28-9-2010, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, in accoglimento di impugnazione del PG locale, aumentava la pena pecuniaria all’ E. dichiarandolo delinquente abituale e, ritenuta la recidiva contestata al E.A. e concesse al predetto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto a detta recidiva, confermava la misura della pena inflitta al predetto in 1^ grado, confermando nel resto.

Avverso tale sentenza i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a rispettivi motivi di gravame:

E.A..

1) Violazione di legge nell’errata determinazione della pena in costanza delle riconosciute attenuanti generiche e della esclusione della recidiva correttamente operata in 1^ grado ed immotivatamente ritenuta nell’impugnata sentenza su asserito gravame del PG;

2) Violazione di legge in tema di omesso riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, nonostante ne ricorressero le comprovate condizioni oggettive e soggettive;

E.:

1) mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, nonostante avesse formato oggetto di specifico motivo, di appello, con richiesta di opportuna rivalutazione della pericolosità dell’imputato e di rideterminazione della pena;

2) Mancanza di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, con il ricorso ad un assunto del tutto apodittico a supporto di tale diniego.

I ricorsi vanni dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, il motivo sub I) proposto da E.A. è manifestamente infondato posto che la valutazione della recidiva sul conto del ricorrente non è certo frutto di un’asserita "reformatio in peius" bensì corretta risposta all’espressa doglianza censoria proposta dal PG con il suo gravame e di cui vi è spesso richiamo in sentenza (cfr. fol. 2).

Stante il divieto di legale le ribadite attenuanti generiche non possono essere giudicate prevalenti ma solo equivalenti su detta recidiva, di guisa che corretta è la conferma della misura della pena inflitta al ricorrente in 1^ grado.

Anche il motivo sub 2) di E.A. è manifestamente infondato avuto riguardo al motivato diniego dell’invocata diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 non ricorrendone le condizioni oggettive nella concretezza dei fatti,secondo la stessa ratio legis, come richiamata da questo giudice di legittimità anche a S.U., peraltro motivatamente segnalata in sentenza (cfr. fol. 3).

Del pari manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, il ricorso dell’ E., posto che il predetto, significativamente gravato da recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 ed in condizioni di essere dichiarato delinquente abituale,si propone come soggetto con personalità oggettivamente e soggettivamente ostativa alla concessione delle invocate attenuanti generiche,in tali sensi dovendosi ritenere riferita la risposta offerta in sentenza sulla richiesta difensiva. La determinazione della pena, stante il ricorso del PG, in uno all’espressa dichiarazione di delinquente abituale, sono corrette, necessitata essendo la correzione della misura della pena pecuniaria per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, ed ex lege sussistente l’abitualità presunta ex art. 102 c.p., stante le inequivoche risultanze al riguardo evincibili dal certificato penale a carico dell’ E..

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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