T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2521

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha inoltrato richiesta onde autorizzare ed installare, presso la propria sede, un’insegna luminosa di tipo fullcolor con scritta a caratteri alfanumerici a messaggio variabile.

Con il provvedimento impugnato il Comune ha respinto la predetta richiesta, in quanto contrastante con quanto disposto dall’art. 27 del regolamento per l’installazione degli impianti pubblicitari e del piano generale degli impianti.

Con il primo motivo il ricorrente censura il predetto art. 27 per violazione dell’art. 23 del codice della strada, il quale consentirebbe ai Comuni di derogare quanto in esso previsto, unicamente con riferimento alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari.

Il motivo è infondato.

L’art. 50 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, attuativo del predetto art. 23 del codice della strada, dettato in materia di "caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi", prevede che "entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali".

A sua volta, il comma 3 del D.Lgs. 15.11.2003 n. 507 prevede che "il regolamento del comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse".

L’art. 27 del regolamento comunale per l’installazione degli impianti pubblicitari e piano generale degli impianti, prevede a sua volta che "è consentito installare mezzi pubblicitari luminosi o con display luminoso con grafica di animazione, unicamente per la divulgazione di informazioni alla cittadinanza, a cura esclusivamente dell’Amministrazione Comunale".

L’area de quo rientra nel centro abitato, dovendo pertanto trovare applicazione quanto previsto dal citato art. 27, al quale la citata normativa statale espressamente rinvia.

Il Comune è infatti titolare di funzioni relative sia alla sicurezza della circolazione, in quanto titolare del potere di autorizzazione all’istallazione di impianti pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, sia all’uso del proprio territorio, dal momento che l’art. 3 del D.Lgs. 507/93 affida all’Ente locale, tra l’altro, il compito di stabilire "limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (T.A.R. Lombardia, Brescia, 28.2.2008, n. 174).

In contrario non rileva la giurisprudenza citata dal ricorrente (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 19 giugno 1998, n. 404), la quale ha sancito l’illegittimità di un regolamento comunale che conteneva divieti assoluti sulla collocazione dei cartelli pubblicitari e non invece circoscritti, come nel caso di specie.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della pluralità di fonti normative disciplinanti la materia.

P.Q.M.

Iil Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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