Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35556

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da C.G. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Nuoro in data 6-7-2006 che, all’esito di giudizio abbreviatolo aveva dichiarato colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., comma 7, rifiuto accertamento tasso alcolico e per resistenza e lesioni aggravate a p.u., e, unificati detti reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist.ta di Sassari, con sentenza in data 22-09-2010, confermava il giudizio di 1 grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittagli.

Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c – in relazione agli artt. 354 e 356 c.p.p., art. 358 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 114 disp. att. c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità del verbale di accertamento ex art. 191 c.p.p. per mancata informazione di potersi avvalere di difesa tecnica e per omessa indicazione della snatura dello strumento utilizzato ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico nonchè delle modalità di svolgimento dello stesso;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 192 c.p.p. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’asserita sussistenza dei reati contestati, nonostante il non provato stato di ebbrezza e l’inconfigurabilità di una condotta volontaria e cosciente circa i reati di resistenza e lesioni aggravate a p.u..

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, l’eccezione dedotta con il motivo sub I) e del tutto infondata posto che, come correttamente sottolineato in sentenza (cfr. fol. 4) è pacifico che l’imputato si è rifiutato di sottoporsi all’esame dal tasso alcolico, sicchè è fuor di luogo lamentare l’omesso avviso di potersi far assistere da difensore e di tale assistenza non c’era bisogno di certo quanto alla constatazione oggettiva operata sul posto e nell’immediatezza del fatto dai CC. E’ appena il caso di sottolineare, a smentita delle gratuite contro deduzioni del ricorrente che, come puntualmente segnalato in sentenza (cfr. fol. 4 cit.), l’inequivoco stato di ebbrezza del ricorrente era dato desumerlo, secondo l’id quod plaerumque accidit, dal contegno modale, psico-fisico e comportamentale del predetto, come "de visu" constatato dai verbalizzanti nella immediatezza dei fatti. Ed è a questo momento che va riferito il predetto stato etilico, irrilevante essendo il risultato di un successivo e ben tardivo controllo attestante lo smaltimento dell’accertata "sbornia".

Pacifico il contegno violento e minaccioso del ricorrente contro i verbalizzanti in uno alla consapevole e volontaria aggressione al M.llo M., peraltro, avvenuta prima che gli fossero messe le manette di sicurezza, sicchè è gratuita ed inipotizzabile l’asserita arbitrarietà del comportamento dei verbalizzanti, per contro, comprovatamente incensurabile, stante la stessa dinamica dei fatti, riferibile all’accertata, consapevole e volontaria condotta illecita del C., come ribadito dall’impugnata sentenza (cfr. fol. 5).

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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