Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2012, n. 2254 Licenziamento per causa di malattia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.F. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania la società Smeraldo srl esponendo di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per la stagione estiva del 2003 con la qualifica di governante di 6^ livello presso l’Hotel Colonna Beach e di avere iniziato a lavorare il 21.5.2003. La ricorrente affermava altresì di essere stata illegittimamente licenziata durante il periodo di malattia iniziata il 12.6.2003, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato durante la malattia, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro fino al 30.9.2003 e alla corresponsione delle retribuzioni dal 21.5.2003 al 30.9.2003, oltre indennità di disoccupazione per il periodo successivo.

11 Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva con cui ha dichiarato la decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnare il licenziamento, rimettendo la causa sul ruolo per la decisione delle altre domande. Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Cagliari, che, data per certa l’esistenza del licenziamento, ha ritenuto che lo stesso, impugnato tempestivamente dalla lavoratrice mediante deposito dell’istanza di espletamento della procedura di conciliazione, fosse privo di giusta causa e che, in conseguenza, alla lavoratrice fosse dovuto il pagamento della retribuzione a far tempo dalla data della messa in mora (17.9.2003), coincidente con il momento in cui la società aveva ricevuto la comunicazione della convocazione per il tentativo di conciliazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione A.F. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso la Smeraldo srl, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con la quale la società è stata condannata al pagamento della retribuzione per il periodo dal 17 al 30 settembre 2003, anzichè per "tutto il periodo lavorativo", considerato anche che lo stesso giudice del gravame aveva stabilito che il termine per l’impugnazione del licenziamento doveva ritenersi sospeso a partire dal deposito dell’istanza di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente l’impugnativa scritta del licenziamento, e che l’istanza era stata proposta con lettera raccomandata del 28.7.2003. 2. – Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con cui la Corte territoriale ha disposto la compensazione della metà delle spese del secondo grado di giudizio.

3.- Con il ricorso incidentale la società Smeraldo impugna la statuizione con cui la società è stata condannata al pagamento della retribuzione per il periodo dal 17 al 30 settembre 2003, contestando che l’atto con il quale la lavoratrice ha impugnato il licenziamento possa essere considerato quale atto di messa in mora ai fini del pagamento della retribuzione.

4.- Il primo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione relativamente al punto della possibilità (o meno) di riconoscere il trattamento economico per il periodo di malattia, posto che tale punto non risulta essere stato oggetto di devoluzione al giudice del gravame (e, del resto, stando a quanto esposto da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi, non avrebbe formato oggetto neppure della sentenza non definitiva, che si sarebbe limitata a dichiarare la decadenza dal diritto di impugnazione del licenziamento, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente per il periodo in cui il contratto aveva avuto effetto).

E’ pure inammissibile nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione relativamente alla individuazione del momento in cui avrebbe avuto inizio l’attività lavorativa, perchè la ricorrente, ancora una volta, non indica in quale modo tale questione sia stata sottoposta all’esame del giudice del gravame, che non risulta essersi pronunziato in alcun modo sul punto (sicchè la censura avrebbe dovuto essere proposta, se mai, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, come violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia una contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d’appello limitato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno al periodo successivo alla data della costituzione in mora – individuata nel momento in cui la società aveva ricevuto la comunicazione della convocazione per il tentativo di conciliazione – dopo aver stabilito che il termine per l’impugnazione del licenziamento era sospeso dal momento del deposito della stessa istanza. Al riguardo, è sufficiente osservare che la questione della sospensione del termine per l’impugnazione del licenziamento – che è risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere che il predetto termine è sospeso a partire dal momento del deposito dell’istanza di espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. (Cass. n. 14087/2006) – è diversa dalla questione relativa alla individuazione del momento in cui può ritenersi verificata la costituzione in mora del debitore (art. 1219 e.e), sicchè, sotto questo profilo, non è dato ravvisare alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che le argomentazioni relative alla sospensione del termine per l’impugnazione del licenziamento sono state svolte dalla Corte territoriale solo per completezza espositiva, avendo i giudici di appello (esattamente) ritenuto che l’illegittima risoluzione del rapporto prima della scadenza del termine ha come unica conseguenza l’applicazione dell’art. 1223 c.c., giacchè le norme della L. n. 604 del 1966 trovano applicazione soltanto in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (così, fra le altre, Cass. n. 11692/2005, Cass. n. 12092/2004).

5.- Il secondo motivo del ricorso principale è infondato sia perchè in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c., recata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al primo marzo 2006), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte (cfr.

Cass. n. 7523/2009, Cass. n. 6970/2009, Cass. sez. unite n. 20598/2008, Cass. n. 3218/2008, Cass. n. 14964/2007), sia perchè nella fattispecie in esame la compensazione (parziale) delle spese era ampiamente giustificata dall’accoglimento solo parziale della domanda.

6.- Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.

7.- Il ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile in quanto difetta dei requisiti minimi prescritti dall’art. 371 c.p.c. in relazione all’art. 366 c.p.c. (ed in particolare delle indicazioni previste dal n. 4 di quest’ultima disposizione) e per essere del tutto carente sotto il profilo della formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (cfr. ex plurimis Cass. n. 7119/2010, Cass. n. 26364/2009).

8.- Stante la soccombenza reciproca, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *