Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2012, n. 2253 Prova civile

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Svolgimento del processo

C.G. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania la società Smeraldo srl esponendo di essere stato assunto con contratto a tempo determinato per la stagione estiva del 2003 con la qualifica di vice direttore presso l’Hotel Colonna Beach e di avere iniziato a lavorare il 25.5.2003. Il ricorrente affermava altresì di essere stato illegittimamente licenziato durante il periodo di malattia intercorso dal 12.6.2003 al 7.7.2003, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovutegli per l’attività lavorativa svolta fino al 11.6.2003, nonchè per il periodo intercorso fino alla scadenza del termine del contratto di lavoro (30.9.2003).

Il Tribunale ha rigettato la domanda con decisione che è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Cagliari, che ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni del lavoratore e non a seguito di recesso del datore di lavoro, confermando sul punto la sentenza impugnata, mentre ha accolto la domanda relativamente al pagamento della retribuzione dovuta al ricorrente per il periodo dal primo al dieci giugno 2003.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.G. affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso la Smeraldo srl.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda di impugnazione del licenziamento sul rilievo che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto per dimissioni del lavoratore.

2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado relativamente all’assenza del C. dal posto di lavoro in data 11.6.2003. 3.- Con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova testimoniale.

4.- Con il quarto motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione data dal giudice di merito in ordine alla circostanza dell’avvenuta riconsegna, da parte del C., dell’alloggio di servizio concessogli in uso dalla società Smeraldo.

5.- I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione tra le diverse censure, sono infondati, dovendo rilevarsi, al riguardo, che, come più volte affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 9547/2010, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 1754/2007), il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

6.- Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che, per un verso, il ricorrente non avesse provato, come sostenuto, di aver goduto di un giorno di riposo nella giornata del 11 giugno 2003 e che, per altro verso, dalla stessa condotta del lavoratore, che aveva riconsegnato l’alloggio di servizio, restituendone anche le chiavi, e che il giorno precedente si era allontanato in anticipo dal posto di lavoro, fossero desumibili validi argomenti di prova in base ai quali poteva ritenersi accertata la volontà del lavoratore medesimo di recedere dal rapporto di lavoro, così come, del resto, era stato confermato dalle risultanze della prova testimoniale (e in particolare, dalle dichiarazioni rese da uno dei testi escussi in primo grado, secondo cui, nell’occasione, il C. aveva "espressamente dichiarato di voler lasciare l’occupazione quale lavoratore dipendente della Smeraldo presso l’Hotel Colonna Beach esprimendo la volontà di dimettersi e andarsene come effettivamente fece allontanandosi con anticipo rispetto all’orario di lavoro").

Si tratta, come è evidente, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, dovendo rimarcarsi, al riguardo, al di là della genericità delle censure svolte con i singoli motivi di ricorso, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009). E così anche in tema di valutazione delle prove, si è precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendo ritenersi, a tal proposito, che il giudice non sia tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze istruttorie processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione delle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. ex plurimis Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 6064/2008, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 12912/2004). Per quanto riguarda, poi, più specificamente la prova testimoniale, questa Corte ha già rilevato che la valutazione delle risultanze della prova ed il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri – come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione – involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento nè a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99).

7.- Nella specie, come si è già detto, il giudizio espresso dalla Corte territoriale risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento alla condotta tenuta dal lavoratore prima di allontanarsi dal posto di lavoro ed alla carenza di prova in ordine alla dedotta fruizione del giorno di riposo (oltre che sulla base delle risultanze della prova testimoniale), sì che deve ritenersi che tale valutazione si sottragga alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità; e tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che non è stato riportato integralmente nel ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni del legale rappresentante della società Smeraldo che si assumono trascurate o mal valutate dalla Corte d’appello – con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – e che non è stato indicato – con ulteriore violazione dello stesso principio – se e quando le questioni proposte con l’ultimo motivo di ricorso fossero state sollevate anche nei precedenti gradi di giudizio.

8.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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